Ornella De Bellis

I rimborsi spese (forfetari o analitici) legati a missioni del lavoratore dipendente non sono pignorabili, mentre è pignorabile l’eventuale indennità di trasferta percepita dal lavoratore comandato ad operare, per conto dell’azienda, in luoghi lontani dall’abituale sede.

Ciò che rileva, tuttavia, è come sono classificate in busta paga le singole voci relative a rimborso spese ed alle indennità erogate dal datore di lavoro, anche in relazione agli aspetti fiscali o al contratto di lavoro collettivo.

Per intenderci, il giudice intima al datore di lavoro di prelevare al debitore una determinata quota della retribuzione netta, intesa come composta da voci stipendiali ed indennità. E’ il datore di lavoro, poi, a dover effettuare materialmente il prelievo da trasferire al creditore che ha promosso l’azione esecutiva.

Ed in questo è talvolta condizionato da convenienze e/o problematiche fiscali che impediscono una netta distinzione fra rimborso spese ed indennità di trasferta.


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