Carla Benvenuto

Recentemente sono stati formalizzati accordi in ambito UE per la cooperazione fra i paesi membri nel recupero crediti di tipo esattoriale, ovvero per la riscossione coattiva di somme dovute allo Stato. In un tale contesto, la possibilità di mutuo accesso alle informazioni registrate nelle anagrafi tributarie dei paesi che hanno sottoscritto l’accordo, rende abbastanza agevole l’individuazione dei beni da pignorare al debitore (immobili, conti correnti, stipendi da lavoro dipendente).

Anche nel campo privato, tuttavia, banche, finanziarie e i creditori in genere, possono riscuotere all’estero: le società di recupero crediti, e soprattutto gli studi legali, si rivolgono a loro omologhi che operano nel paese in cui il debitore si è stabilito. A differenza del recupero crediti esattoriale, in questo caso, per l’individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento, è spesso necessaria una vera e propria attività investigativa.

In ambito esattoriale, a vantaggio del debitore, gioca la circostanza che una cosa è sottoscrivere le procedure di cooperazione ed un’altra è realizzarle in modo efficiente. in ambito privato, invece, la linea discriminante fra l’avvio di una attività di ricerca di immobili, conti correnti e stipendi nella disponibilità del debitore e l’inerzia del creditore, con contestuale iscrizione delle somme a perdita (o il perpetuare di comunicazioni che evitino la prescrizione), è rappresentata dagli ulteriori costi necessari per l’individuazione dei beni, anche considerando che il debitore potrebbe non disporne affatto.

In entrambi i casi, dunque, ciò che conta è l’entità del credito da recuperare. Per banche, finanziarie e privati, in particolare, proprio alla luce di quanto fin qui esposto, gioca un ruolo rilevante non tanto l’entità del debito complessivo, ma quello riferito al singolo creditore. Almeno fino a quando banche e finanziarie non troveranno un accordo per consorziarsi ed istituire una centrale unica per il recupero crediti.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.