Innanzitutto è necessario sottolineare che protesto e contestuale iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) è cosa diversa dall’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

Questo per dire che le visure vanno effettuate in ciascuna delle due banche dati: infatti, si può restare iscritti in CAI (come avremo modo di vedere nel suo caso) senza essere iscritti in RIP.

Nè vale richiamare la circostanza che il soggetto segnalato sia, o meno, un soggetto giuridico. Nelle informazioni correlate registrate in archivio è sempre presente quella relativa alla persona fisica che ha operato in nome e per conto del soggetto giuridico segnalato. Agli effetti pratici, dunque, l’impossibilità di emettere assegni per il soggetto giuridico, si riverbera sulla persona fisica che ha apposto firma di traenza.

L’iscrizione in RIP permane per un quinquennio dalla data in cui viene “levato” il protesto dell’assegno per mancanza di provvista o di autorizzazione. La cancellazione è automatica.

L’iscrizione in Cai dura sei mesi a partire dal decorso (sessanta giorni) del periodo di tolleranza concesso per il pagamento tardivo dell’assegno. E, anche in questo caso, la cancellazione è automatica.

Perché, dunque, lei (o, se preferisce, la società fallita di cui lei è stato amministratore) risulta ancora iscritta in CAI?

Se G è il giorno in cui viene constatato l’evento dell’assegno scoperto e viene levato il protesto, la cancellazione in RIP avviene in data G + 5 anni.

Diversa è invece la cronologia per quanto attiene la cancellazione in CAI. La banca attende 60 giorni per dare modo a chi emette l’assegno scoperto di pagarlo tardivamente. Solo dopo lo spirare dei due mesi, qualora l’assegno resti impagato, viene effettuata la segnalazione in CAI. Quindi, normalmente, la cancellazione in CAI avviene in data G + 2 mesi + 6 mesi.

Ma, la segnalazione dell’emissione dell’assegno scoperto viene anche inoltrata al Prefetto, il quale può decidere di irrogare sanzioni accessorie, di tipo pecuniario e non. Fra queste l’ulteriore inibizione, per cinque anni, della facoltà di emettere assegni con contestuale permanenza del nominativo in CAI durante tale periodo, se l’importo facciale dell’assegno supera i 2 mila e 582 euro.

La prefettura notifica la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno (se la società è nel frattempo fallita è evidente come lei non possa essere a conoscenza di tale notifica) entro 90 giorni dalla segnalazione, concedendo 30 giorni di tempo per eventuali osservazioni difensive Successivamente, ma comunque entro il termine di prescrizione quinquennale, il Prefetto decide le sanzioni accessorie da irrogare a chi ha emesso l’assegno scoperto.

E’ evidente che il decorso della sanzione accessoria di ulteriore permanenza in CAI per cinque anni è asincrona rispetto alla data G di levata del protesto ed alla segnalazione al Prefetto che viene effettuata il giorno G + 60 giorni.

Se, indichiamo con D il periodo in cui si svolge la procedura che porta il Prefetto a decidere sulle sanzioni accessorie da irrogare, possiamo affermare che la cancellazione in CAI avverrà il giorno G + 60 giorni + D + cinque anni.

Lei, essendo la società di cui era amministratore nel frattempo fallita, non può conoscere per quanto tempo si sia protratto il periodo D. Dunque, per sapere quando finirà il purgatorio dell’iscrizione in CAI per la società fallita (e per lei, come precisato in apertura di questo post) dovrà necessariamente effettuare una visura in CAI.

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