Il mutuo è garantito da ipoteca: i soggetti praticamente obbligati sono il figlio, in quanto nudo proprietario e titolare del finanziamento nonché il padre, in qualità di usufruttuario del bene garantito da ipoteca.
Alla settima rata non pagata, la banca invierà al titolare del contratto di mutuo una comunicazione di decadenza del beneficio del termine (DBT). Ovvero, chiederà il rimborso del debito residuo in un’unica soluzione.
In mancanza, la casa sarà pignorata, venduta all’asta ed espropriata.
Potranno, in questo probabile scenario, verificarsi due ipotesi.
Analizziamo il caso più semplice: il ricavato dalla vendita all’asta risultera superiore al debito. La parte residua sarà assegnata a padre e figlio. In che proporzioni? Se un bene ha un valore X è possibile stabilire con tabelle attuariali, sulla base dell’età dell’usufruttuario, quale è ii valore del bene spettante all’usufruttuario e quale al nudo proprietario. Secondo queste proporzioni verrà ripartito quello che residuerà dal ricavato della vendita, una volta saldato il creditore con capitale, spese legali ed interessi.
Analizziamo adesso il caso più complicato, ma più probabile. Il ricavato della vendita non soddisferà il credito vantato dalla banca. Il creditore, dopo la vendita all’asta, avanzerà ancora X euro. Di questi X euro ne dovranno rispondere il figlio nudo proprietario con una quota XNP ed il padre usufruttuario per una quota XUS, determinate secondo le stesse modalità descritte nella prima ipotesi.
La banca allora escuterà il padre (ex usufruttuario) per recuperare la somma XUS, magari procedendo con il pignoramento del quinto della sua pensione.
Quindi la banca si rivolgerà al figlio (ex nudo proprietario) per ottenere il rimborso della somma da lui dovuta pari a XNP euro. Se questi non sarà in grado di onorare il proprio debito, il creditore si rivolgerà nuovamente al padre per ottenere da lui, in qualità di garante, anche la somma dovuta dal figlio, pari a XNP euro. Poiché non è possibile pignorare più di un quinto della pensione, si allungherà il periodo nel quale il padre si vedrà effettuare il prelievo su quanto erogato mensilmente dall’INPS per poter soddisfare, in qualità di garante, il debito del figlio.
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