Disposizioni sulla riscossione esattoriale – riferimenti normativi nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Cartella esattoriale - Rateazione del pagamento

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione.

La rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  2. solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015), anche non consecutive:

  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. il carico non può più essere rateizzato.

Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Interessi dovuti dal giorno successivo al mancato o insufficiente pagamento delle imposte

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione dei redditi od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.

Interessi per la concessione della rateazione della cartella esattoriale

Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

Notifica della cartella esattoriale - Termini di decadenza per la riscossione coattiva delle imposte sul reddito

Il concessionario notifica la cartella esattoriale, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

La cartella esattoriale, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.

Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.

Notifica della cartella esattoriale - La procedura

La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Quando la notifica della cartella esattoriale avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte di chi ritira l'atto.

Nei casi previsti dalla legge, la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Pagamento della cartella esattoriale mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta

In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito, nonche' un rimborso forfetario a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

A tal fine i crediti sono utilizzati, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione del credito.

Cartella esattoriale - interessi di mora in caso di mancato o insufficiente pagamento entra i 60 giorni previsti

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni previsti per il pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Cartella esattoriale - pagamento di rate scadute ed acconti per rate non scadute

L'esattore non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Tuttavia, se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Cartella esattoriale - Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Cartella esattoriale - Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

Tale responsabilità e' commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Le responsabilità sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

Cartella esattoriale - sospensione amministrativa della riscossione

Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.

Cartella esattoriale - Controlli sui pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione a beneficiari debitori

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Cartella esattoriale - Termine per l'inizio dell’espropriazione forzata

Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

Se l’espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

L'avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Cartella esattoriale - Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati

Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata.

La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.

Se entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue.

Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Cartella esattoriale - Vendita dei beni pignorati

La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dalla legge, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato in base alle norme vigenti, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.

L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Cartella esattoriale - Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi che il pignoramento perda efficacia ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di imposte e tasse - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

Se il credito iscritto a ruolo ha natura erariale, non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.

Analogamente non sono ammesse, le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo.

Cartella esattoriale - disposizioni particolari sui beni pignorabili

I beni funzionali all'esercizio della professione, di arti e mestieri, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Nel caso di pignoramento dei beni necessari all'esercizio della professione, di arti e mestieri, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Cartella esattoriale - Beni rimasti invenduti

Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

Ibeni rimasti invenduti, anche dopo l'applicazione del tentativo di vendita a trattativa privata, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito.

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni,i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

Cartella esattoriale - pignoramento presso terzi di fitti, pigioni e canoni di locazione

L'atto di pignoramento di fitti, pigioni e canoni di locazione, dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, contiene l'ordine all'affittuario, all'inquilino o al conduttore, di pagare direttamente al concessionario i fitti, le pigioni e i canoni di locazione scaduti e non corrisposti, nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti, le pigioni e i canoni di locazione a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Cartella esattoriale - Pignoramento di crediti presso terzi

Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dalla legge, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

  1. nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  2. alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Cartella esattoriale - limiti di pignorabilità di stipendi

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura fissata dal codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Cartella esattoriale - espropriazione casa

L'agente della riscossione:

  1. non dà corso all’espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
  2. non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
  3. nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo di centoventimila euro.

Cartella esattoriale - iscrizione di ipoteca

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di (anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione), purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta ipoteca.

Cartella esattoriale - Fermo amministrativo

Decorso inutilmente il termine il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione.

1 Settembre 2012 · Rosaria Proietti


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