Anche i Comuni, gli Stati appartenenti all’Unione Europea e le società partecipate dagli enti della Pubblica Amministrazione possono accedere ai dati dell’Anagrafe Tributaria gestita dall’Agenzia delle Entrate per avviare azioni di riscossione coattiva nei confronti dei debitori inadempienti

Al fine di facilitare le attività di riscossione coattiva, si applicano, a partire dal primo gennaio 2020, anche per i rapporti pendenti alla stessa data, le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

  1. ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria tutti gli enti della Pubblica Amministrazione (PA) e, tramite questi ultimi, i soggetti seguenti:
    • gli operatori degli Stati membri di un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di riscossione coattiva, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
    • le società di capitale partecipate dalla PA, a condizione che la società partecipata realizzi la parte più importante della propria attività con la PA che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza della PA che la controlla;
    • i concessionari per la riscossione coattiva dei tributi comunali.

  2. a tal fine, le Pubbliche Amministrazioni consentono ai soggetti affidatari, sotto la propria responsabilità, l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  3. restano ferme, per gli enti delle Pubbliche Amministrazioni, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

Si tratta di quanto previsto al comma 791 della legge 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

6 Gennaio 2020 · Carla Benvenuto


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