Riscossione coattiva esattoriale – Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all’esecuzione

Riscossione coattiva esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione

Nell'ambito del procedimento di riscossione coattiva esattoriale, al fine di valutare se esperire opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi dell'opposizione.

I rimedi di opposizione proponibili avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile, allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo (omessa notifica del verbale o pagamento della multa) o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (intervenuta prescrizione o pagamento della cartella esattoriale) e l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice procedura civile, qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notifica ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva.

Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte, anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notifiche, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. E' evidente, allora, che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Riscossione coattiva esattoriale - L'omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio che comporta la nullità dell'atto consequenziale

Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (ad esempio, l'intimazione di pagamento) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (ad esempio, la cartella esattoriale), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva.

Nel primo caso il giudice dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.

In base, dunque, al criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella esattoriale emessa da Equitalia per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando cioè si farà valere l'omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella esattoriale) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (l'intimazione di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 codice procedura civile.

Si avrà, invece, opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notifica della cartella esattoriale è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notifica della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notifica del titolo esecutivo e del precetto).

Questo è quanto statuito, fra l'altro, dai giudici di legittimità nella sentenza numero 10326 del 13 maggio 2014.

19 Maggio 2014 · Ornella De Bellis


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