La riscossione coattiva esattoriale in sintesi

Pignoramento esattoriale - Solo per debiti fino a mille euro dopo 120 giorni dal preavviso

Per debiti fino a mille euro, le azioni cautelari ed esecutive sono possibili dopo 120 giorni dall'invio al debitore del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Pignoramento esattoriale presso la residenza o dove il debitore svolge attività professionale

Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale.

I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.

I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Pignoramento esattoriale immobiliare

L'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta da preavviso e non è ammessa per debiti inferiori a 20 mila euro.

Successivamente all'iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ovvero l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Questa procedura esecutiva è comunque possibile solo per i debiti più rilevanti e in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro e sono passati sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Pignoramento esattoriale presso il datore di lavoro

Se il debitore vanta un credito nei confronto di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate da Equitalia in misura pari a :

  • 1/10 per reddito percepito fino a 2.500 euro/mese;
  • 1/7 per reddito percepito superiore a 2.500/mese e fino a 5.000 euro/mese;
  • 1/5 per reddito percepito oltre i 5.000 euro.

Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

10 Dicembre 2014 · Paolo Rastelli


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