Riscossione coattiva esattoriale ai tempi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia coronavirus

Il decreto legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha fissato un periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva esattoriale, che va dal giorno 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020: in tale periodo, Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER) non potrà notificare alcuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

Anche i termini per il pagamento sono sospesi nel periodo di sospensione, fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi, devono essere regolati entro il 30 giugno in unica soluzione: tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (dal giorno 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) si può richiedere una rateizzazione. Per evitare che vengano attivate le procedure di recupero previste per legge, è necessario presentare l’istanza di dilazione entro il 30 giugno 2020.

Anche per coloro che hanno un piano di rateizzazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso: il pagamento di queste rate dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà attivare alcuna procedura cautelare come il fermo amministrativo o l'iscrizione ipotecaria e nemmeno potrà avviare azioni esecutive (pignoramento) nei confronti del debitore inadempiente. In altre parole, fino al 31 maggio 2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

Tuttavia, durante il periodo di sospensione previsto dal decreto legge 18/2020, è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

Il decreto legge 18/2020 ha inoltre differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020, relativa alla cosiddetta Rottamazione-ter, al 31 maggio 2020, ma, non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio che, pertanto, dovrà essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Analogo discorso vale per la definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

23 Marzo 2020 · Paolo Rastelli


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2 risposte a “Riscossione coattiva esattoriale ai tempi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia coronavirus”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho inviato il modulo a mezzo PEC per ottenere il famoso prestito con garanzia statale fino a 25 mila euro. Risposta dalla BANCA non a Mezzo PEC come richiesto, ma telefonica, la quale riferisce che l’importo da erogare è di € 3.500 e che le loro regole non permettono l’erogazione di importi minimi perché non vale la pena istruire la pratica. Intanto anche se pochi a me servono. Cosa Fare e a quale Banca inviare la richiesta?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Ci risiamo con gli abusi e i soprusi da parte delle banche! Deve esigere risposta scritta: su tale risposta potrà inoltrare reclamo e dopo 30 giorni rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Se si rifiutassero di risponderle per iscritto, invii una nuova PEC in cui reclama la mancata erogazione del prestito, accenna al contenuto della comunicazione telefonica intercorsa, e lamenta l’omessa diniego formulato nero su bianco.

      Passati trenta giorni dall’invio della PEC, qualora permanga il silenzio circa l’erogazione del prestito o la risposta fornita per iscritto dalla banca persista nel negare il prestito per motivi risibili o nel ridurne l’entità senza chiare motivazioni, potrà presentare il ricorso online all’ABF seguendo le istruzioni riportate qui, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

      Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro Bancario Finanziario quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

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