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Riscossione coattiva di sanzioni amministrative e tributi locali – Può essere effettuata tramite ingiunzione fiscale con affidamento ad un concessionario locale


I Comuni tramite i soggetti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo 446/1997, articolo 53 (concessionari della riscossione) possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione (fiscale) prevista dal testo unico di cui al regio decreto 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo secondo del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 in quanto compatibili.

Ricordiamo che presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Nel caso di affidamento ad un concessionario, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

E’ quanto contenuto nell’ordinanza 3504/2019 della Corte di cassazione.

17 Febbraio 2019 · Paolo Rastelli

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Stai leggendo Riscossione coattiva di sanzioni amministrative e tributi locali – Può essere effettuata tramite ingiunzione fiscale con affidamento ad un concessionario localeAutore Paolo Rastelli Articolo pubblicato il giorno 17 Febbraio 2019 Ultima modifica effettuata il giorno 28 Settembre 2020 Classificato nelle categorie , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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