Pensioni – Riscatto agevolato dei contributi previdenziali relativi a periodi lavorativi non coperti da contribuzione o correlati alla frequenza di corsi universitari

La facoltà di riscatto dei contributi previdenziali relativi a periodi lavorativi non coperti o correlati alla frequenza di corsi universitari, introdotta dall'articolo 20 del decreto legge 4/2019, è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è quindi l’iscrizione dell'interessato in uno dei regimi previdenziali sopra indicati; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.

L'avvenuta liquidazione della pensione è da considerarsi preclusiva all'esercizio della facoltà di riscatto: la disposizione normativa preclude espressamente l'esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019. Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

È consentita, inoltre, la facoltà di riscatto agevolato dei periodi relativi a corsi universitari di studi: l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, è di 120 rate mensili. Tuttavia, la rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta: qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

La domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2021.

15 Agosto 2019 · Tullio Solinas


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!