Risarcimento per incidente stradale su strada privata e sentenze in merito

Risarcimento per sinistro su strada privata - Ne ho diritto?

Sono Loris e mi servirebbero dei chiarimenti su una situazione un po' particolare.

Come secondo lavoro, effettuo consegne a domicilio per una pizzeria.

Qualche settimana fa, mentre stavo per recapitare, sono entrato in una strada privata, che portava ad un complesso di villette.

Una grossa Bmw, che stava per uscire dal complesso, con i fari spenti, mi ha preso in pieno, facendo rovesciare tutto il contenuto del mio cassone a terra.

Mi sono anche fatto male ad un ginocchio e per il momento non posso più lavorare.

Comunque, il conducente dell'auto, si è preso le sue responsabilità, ed abbiamo fatto un regolare Cid.

Dopo qualche giorno però, l'assicurazione della controparte mi ha informato che non effettuerà il risarcimento, perchè il sinistro è avvenuto su una strada privata.

Ora, vorrei intentare una causa, e sapere da voi se mi conviene.

Ho diritto al risarcimento?

Che dice la giurisprudenza a riguardo?

Risarcimento per sinistro su strada privata - Gli orientamenti della giurisprudenza

Non su tutte le strade si applicano le norme del codice della strada e, quindi, in caso di incidente, si ottiene un risarcimento dall'assicurazione.

Comunque, stabilire se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso pubblico o su un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile rilievo.

Le norme del codice della strada, infatti, valgono di regola sulle vie pubbliche, ed a volte anche su quelle private.

Non è la proprietà dell'area a costituire l’elemento di separazione, bensì l'uso stesso che della strada si fa.

Se l’uso della strada è consentito a tutti, si può ottenere un risarcimento dall'assicurazione anche se la strada appartiene ad un privato.

Se l’uso della via, invece, è limitato a soggetti ben precisi, il codice della strada non si applica.

Su questo argomento, si è pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 17350 del 25 Giugno del 2008, ha stabilito che: Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, numero 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.

Va in ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a rigore applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche, vengono richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi, con particolare riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare prudenza e diligenza, anche sulle aree private.

In merito parla chiaro la sentenza della IV sezione della Cassazione penale, dell'8 gennaio 1991: Nei cantieri di lavoro, come in genere nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale previste dal t.u. 15 giugno 1959, numero 395, data l'esplicita limitazione contenuta nell'articolo 1 del predetto t.u. alla circolazione "sulle strade" e data la specifica definizione di strada come "area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli" sancita dal successivo articolo 2. Alcune di tali norme, tuttavia, cioe' quelle che si ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche alla circolazione dei veicoli in area privata.

Comunque, in caso che, un' area, anche se di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, sono applicabili le norme del codice stradale, sull’assicurazione obbligatoria e sulla responsabilità in caso di incidente, così come stabilito dalla sentenza 11665 del 5 Giugno 2012 del Tribunale di Roma, che recita così: I criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione dell'articolo 2054 del codice civile e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, né nel fatto che essa sia collocata in una o altra posizione rispetto a uno stabile di proprietà privata. Consistono, invece, nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare. Vale a dire, ogniqualvolta l'area, ancorché di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'articolo 2054 del codice civile, sia la l. numero 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria. La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti a una o più categorie specifiche, o quelli che perseguano peculiari finalità ovvero che l'area sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (cancello, sbarra di ingresso) non consente di escludere che vi sia l'uso pubblico, una volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità.

Ma la Cassazione, in una sua più recente sentenza, è andata addirittura oltre, sostenendo che le norme del Codice della Strada si applicano, ai sensi dell'articolo 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

Infatti, gli Ermellini, con la sentenza numero 7669 del 24 Novembre 2005, hanno sancito che: In caso di incidente stradale derivante dalla circolazione in area privata, risponde di omicidio colposo colui che non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico. Infatti, è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti dell'area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata.

Per cui, si può essere responsabili anche di omicidio colposo, se su un’area privata limitata al traffico non si osservino le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive sulle aree destinate all'uso pubblico.

Pertanto, sembra che l'orientamento della giurisprudenza, nel suo caso, sia abbastanza benevolo.

Con un buon avvocato e un pizzico di fortuna, potrà probabilmente ottenere una sentenza favorevole, ed ottenere il risarcimento.

4 Marzo 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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8 risposte a “Risarcimento per incidente stradale su strada privata e sentenze in merito”

  1. Anonimo ha detto:

    cioè se mia madre avesse investito il consegnatore pizza express l’assicurazione l’avrebbe risarcito…così mi sembra di capire!
    mommo

  2. Anonimo ha detto:

    Chiedo scusa, ma un numero indeterminato di persone non possono essere considerati i soli abitanti del complesso di villette, altrimenti ciò che ha scritto prima non avrebbe senso “Tuttavia, se il sinistro avviene in un cortile interno al fabbricato, posto al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non certo aperto ad un pubblico indifferenziato, la normativa sopra citata non può, in ogni caso, ritenersi applicabile e l’assicurazione non è tenuto a risarcire il danno arrecato dal conducente del veicolo assicurato (Cassazione 13254/2006)”.
    Cioè, la differenza sta nel fatto che se si tratta di singola abitazione non c’è risarcimento mentre se si tratta di condominio dove abitano più famiglie vi è risarcimento? non riesco a capire… poichè si tratterebbe sempre di un numero di persone determinato e che hanno diritto a stare lì… come nel caso di Loris, che viene tamponato da un condomino.
    Comunque grazie
    mommo

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Insomma, la strada, anche se privata e senza uscita, deve essere al servizio di più persone che se ne servono per raggiungere altre abitazioni. Se si tratta di un cortile privato che serve un numero limitato di persone (cortile, posto cioè, al servizio esclusivo dei condomini di quel fabbricato) l’assicurazione non è tenuta a risarcire per un sinistro ivi verificatosi. Mi spiace, ma lo dice la Cassazione e lei chiedeva prima di rivolgermi ad un legale vorrei sapere se vi è possibilità di risarcimento danni oppure no. Adesso potrà valutare, con qualche dato in più, se vale la pena intraprendere un contenzioso.

  3. Anonimo ha detto:

    Leggendo l’articolo a commento, riguardante il soggetto che porta la pizza in un luogo privato e viene investito gli viene risposto che può essere risarcito in forza anche della sentenza 11665 del 5 Giugno 2012 la quale addirittura dice che anche se vi sono cancelli o sbarre non importa. Qual è la differenza tra il mio caso e quello allora?
    Mommo

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Nel caso di Loris (il soggetto che porta la pizza), la strada era utilizzabile da un numero indeterminato di persone (gli abitanti del complesso di villette) che potevano accedervi legittimamente. Se anche il cortile di casa sua può essere legittimamente frequentato da più persone (che non siano parenti o amici suoi e/o di sua madre) allora può considerare simile il suo caso a quello di Loris.

  4. Anonimo ha detto:

    Salve, avrei una domanda su un caso simile. Mi trovavo nel cortile di casa mia quando mia madre facendo retromarcia mi ha urtato sull anca così facendomi sbattere con il viso sul cancello che delimita il cortile con la pubblica via. L incidente mi ha provocato la perdita dei due incisivi nonché un forte trauma cranico, sono svenuto e mi son svegliato in ospedale. Abbiamo denunciato il fatto all assicurazione, la quale in primis mi ha risposto che io avrei violato l art. 190 del cds e pertanto non mi avrebbe risarcito, mentre successivamente mi ha risposto che si tratta di area privata dove non vi è copertura assicurativa. Quindi, prima di rivolgermi ad un legale vorrei sapere se vi è possibilità di risarcimento danni oppure no. Grazie
    Mommo

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Purtroppo la compagnia di assicurazione è nel giusto.

      Infatti, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 990/1969, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione poiché rilevante è soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico.

      Tuttavia, se il sinistro avviene in un cortile interno al fabbricato, posto al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non certo aperto ad un pubblico indifferenziato, la normativa sopra citata non può, in ogni caso, ritenersi applicabile e l’assicurazione non è tenuto a risarcire il danno arrecato dal conducente del veicolo assicurato (Cassazione 13254/2006).

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