Sinistro stradale causato da veicolo non identificato – La denuncia all’Auorità non è prerequisito per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada (FGVS)

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all'autorità di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

Dunque, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio e che l'accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

In pratica, si potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò si dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra la presentazione della denunzia o querela e l'accoglimento della pretesa, come pure fra la mancata presentazione della denunzia o querela e il rigetto della domanda.

Quello appena riportato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 27541/16.

28 Gennaio 2017 · Giuseppe Pennuto


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