Risarcimento per incidente con moto a causa di tombino non segnalato

Risarcimento danni con moto causa tombino non segnalato - Mi conviene intentare un procedimento contro il comune?

Mi chiamo Sandro ed abito a Bacoli, vicino Napoli.

Scrivo per raccontare la mia storia e chiedervi alcuni chiarimenti.

Il giorno 4 febbraio, stavo tornando a casa da lavoro, con la mia moto, una Suzuki GsxR.

Le strade di Napoli, purtroppo, si sa, sono di pessima qualità, impraticabili soprattutto per noi motociclisti.

Come se non bastasse, uscendo da una curva, a velocità moderata, sono incappato in un tombino affossato, al centro della strada e non segnalato.

L'ho preso in pieno con la parte anteriore della mia moto, facendo un volo di alcuni metri.

Fortunatamente, a parte qualche graffio, sono rimasto praticamente illeso, ma la moto è andata completamente distrutta.

Ho chiamato i vigili urbani, che, però non mi hanno rassicurato sul fatto che il comune avrebbe pagato i danni.

Ora, vorrei sapere, mi converrebbe intentare una causa per il risarcimento?

Ho qualche chance di vincere il procedimento contro il comune di Napoli?

Risarcimento danni con moto causa tombino non segnalato - Orientamenti giurisprudenziali

In questo ambito, le sentenze della Cassazione sembrano essere univoche.

In materia di risarcimento danni, in particolare quello derivante da insidia riguardante i tombini stradali, il guidatore deve dimostrare, innanzitutto, come l’unica causa dell'incidente sia l’anomalia del tombino.

Infatti, con la sentenza numero 4231, del 16 marzo 2012, la Suprema Corte ha sancito che: Non sussiste il diritto al risarcimento danni in favore del minore in motorino, coinvolto in un sinistro causato da un chiusino installato lungo la carreggiata, se non è dimostrato il nesso causale tra l'evento e le anomalie stradali presenti lungo la carreggiata.

Per ottenere il risarcimento danni, quindi, il danneggiato deve provare il danno derivante dal trabocchetto stradale, dimostrando che il pericolo era occulto e imprevedibile.

Con un'altra pronuncia, poi, la numero 4244 del 20 febbraio 2013, gli ermellini avevano chiarito che: L’articolo 2051 Cc è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (nella specie, l’automobilista che non prova che i danni alla sua auto sono conseguenti al transito sul pozzetto della pubblica illuminazione sulla strada di proprietà del comune, ossia non dà la prova della compatibilità tra la buca e il danno accertato, non ha diritto al risarcimento).

Così, a parere dei giudici, oltre a dimostrare che non si poteva evitare il sinistro, era necessario anche provare che il danno subito era effettivamente collegato all'incidente.

Ma non solo.

Con la sentenza numero 6549, del 14 Marzo 2013, la Suprema Corte ha stabilito che: Deve escludersi ogni responsabilità dell'ente proprietario della strada, ivi compresa quella da custodia, per il sinistro occorso al conducente di veicolo a due ruote dovuto alla perdita di controllo del mezzo asseritamente riconducibile al tombino con coperchio affossato, dovendosi ritenere l’avvallamento sulla sede stradale inidoneo a configurare un’insidia o un trabocchetto per essere visibile in condizioni di luce e di clima normali e per trovarsi al centro di una carreggiata rettilinea.

Praticamente, il fatto che il tombino “incriminato” si trovi al centro di un avvallamento non basta a costituire l’insidia necessaria a far scattare il risarcimento dei danni, laddove l’ostacolo si trova al centro di una carreggiata rettilinea e risulta comunque ben visibile in condizioni di traffico normale.

Quindi, a mio parere, prima di spendere soldi in legali e probabili cause, è convenevole, per lei, procurarsi la prova che il sinistro era "inevitabile", che il danno alla sua moto è stato procurato effettivamente dal tombino aperto e che le condizioni climatiche e di traffico non erano ottimali per evitare il sinistro.

Buona fortuna.

28 Settembre 2024 · Andrea Ricciardi


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