Stop alla dogana senza visto? » Agenzia di viaggi tenuta al risarcimento danni

L’agenzia di viaggi rischia di pagare il risarcimento danni se, al momento del viaggio di nozze esotico, la moglie extracomunitaria del cittadino italiano è bloccata alla dogana del Paese straniero per la mancanza del visto d’ingresso.

Infatti, la compagnia è responsabile se a uno dei due coniugi viene negato l'ingresso nel paese straniero perché è senza visto. L'agenzia è tenuta a fornire tutte le informazioni sui documenti necessari.

Inoltre, entrambi i coniugi sono da ritenere danneggiati dal relativo inadempimento perché lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi.

Questa la massima della sentenza 25410/13 della Corte di Cassazione.

Agenzia di viaggi, visto negato e risarcimento danni: Osservazioni

Due freschi sposini, partiti per il viaggio di nozze e arrivati a destinazione, si erano visti negare dall'Ufficio immigrazione thailandese l’ingresso alla moglie, cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di viaggio, perché priva del visto di ingresso del Consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari.

A parere della coppia, la società che si occupa di viaggi era tenuta a fornire le informazioni sui documenti necessari per entrambi i coniugi.

Ma il giudice di merito aveva bocciato la domanda di risarcimento danni richiesta all'agenzia.

La terza sezione civile ha rovesciato il giudizio della Corte territoriale giudicando favorevole la linea di difesa che chiedeva l’addebito alla compagnia per il fatto di non averli informati della necessità del visto.

La stessa, infatti, nel momento in cui ha venduto alla coppia i biglietti aerei era tenuta a fornire le informazioni sui visti turistici.

Gli Ermellini hanno osservato, inoltre, che trattandosi di due sposi in viaggio di nozze il danno è delimitato a entrambi visto che l’impedimento all'ingresso nel paese di destinazione a carico dell'uno di essi ha precluso del tutto a entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze.

Accolto quindi il ricorso della coppia.

Pertanto, il risarcimento danni da vacanza rovinata è dovuto ai freschi sposini.

21 Novembre 2013 · Giovanni Napoletano


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