Risarcimento danni per vacanza rovinata » La guida per il consumatore
Il vademecum per il consumatore che vuole ottenere un risarcimento danni per la vacanza rovinata
E' oramai periodo di vacanze, per molti italiani, alle prese con le tanto agognate ferie estive.
In molti lasceranno le città per concedersi qualche giorno di riposo, villeggiando al mare, in montagna o dovunque si possa beneficiare di un po' di svago. Ma, purtroppo non sempre si riesce ad avere dalla villeggiatura quello che ci si aspetta.
Purtroppo, a volte, a causa di tour operator poco affidabili, trasporti lenti e infidi, disservizi, strutture inadeguate, le vacanze possono giocare un brutto scherzo ai consumatori, che spesso tornano più tesi e stressati di prima.
Per tutti quelli che hanno subito "ingiustizie", durante il meritato periodo di riposo, è bene sapere che si può usufruire, nei casi che lo permettono, del risarcimento danni per vacanza rovinata.
Ma che cosa si intende, appunto, per danno da vacanza rovinata?
Innanzitutto, bisogna introdurre il danno da vacanza rovinata dal punto di vista legislativo.
Con l’articolo 47 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, infatti, è stato introdotto il cosidetto danno da vacanza rovinata stabilendo che nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento danni correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Il danno da vacanza rovinata, quindi, può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.
Il consumatore ha diritto al risarcimento danni perché il periodo di vacanza logora e non rigenera
Come abbiamo detto, il diritto di godere di un periodo di riposo e svago è un bene della vita ritenuto meritevole di tutela.
Se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non si va secondo le previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento danni per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio.
Per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, però, ricorrere alcuni presupposti.
E’ bene, dunque, fare chiarezza sugli aspetti della normativa che disciplina contratti di viaggio, limitando l’analisi ai pacchetti turistici, ovvero quelli che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio.
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore ed in base alla quale ha effettuato la scelta.
Quindi, ad esempio, la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco e così via.
Generalmente, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell'offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.
Ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto.
Non importa, in tal senso, che la struttura alberghiera non sia di proprietà dell'organizzatore, come in alcuni casi può verificarsi.
Irrilevante anche il fatto che il viaggio si effettui con le Compagnie aeree, oppure ancora la circostanza che le escursioni sul posto non siano eseguite con mezzi di proprietà dell'organizzatore.
In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggi.
Lo stesso vale nel caso in cui, in conseguenza dell'inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di incidente stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio.
In questi casi il consumatore turista è agevolato per avere un unico referente contrattuale, l’organizzatore che ha predisposto il pacchetto di viaggio da lui acquistato direttamente o tramite un’agenzia di viaggi, che svolge il ruolo dell'intermediario nella vendita.
Dall'altra parte, è posto a carico dell'organizzatore l’onere di rivalersi nei confronti dei terzi prestatori dei servizi in corso di viaggio di cui si è avvalso, responsabili dell'inadempimento che ha cagionato danni al consumatore turista.
Nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto non sono di scarsa importanza, il turista può anche chiedere un risarcimento danni correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Il danno da vacanza rovinata correlato ad un inadempimento contrattuale presuppone, però, per essere riconosciuto, che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo.
Tempi utili per il reclamo e la richiesta di risarcimento danni
Il reclamo deve essere presentato dal turista tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio.
Il reclamo può inoltre essere presentato, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio.
Questo termine, non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti.
Di conseguenza, la contestazione può essere successiva a condizione che avvenga entro il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio, per danni diversi a quelli alla persona, e di tre anni per danni alla persona.
Se però l’inadempimento attiene il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta, rispettivamente, di danni alla persona o alle cose.
Il risarcimento danni tramite le polizze assicurative stipulate prima del viaggio
Veniamo ora alla questione dell'operatività delle coperture assicurative che l’organizzatore di viaggi stipula con le Compagnie: la polizza infortuni e la polizza di responsabilità civile.
La polizza infortuni è un contratto a favore di un terzo, vale a dire un contratto stipulato nella specie tra tour operator e Compagnia di assicurazione i quali stabiliscono limiti di copertura ed ambiti di operatività della polizza, ma il beneficiario “diretto” è il turista che lamenta di avere subito un sinistro in corso di viaggio.
Il turista in tal caso, messo al corrente dal Tour operator circa la Compagnia di assicurazione ed il numero di polizza, ha facoltà di attivarsi direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione per essere indennizzato dell'infortunio subito, come detto, nei limiti delle condizioni di polizza concordate dai contraenti.
Di solito, la polizza infortuni copre ogni evento lesivo occorso al turista durante il viaggio produttivo di un danno di natura fisica.
Di norma, la polizza in questione viene attivata in caso di eventi accidentali e prescinde dall'indagine circa l’attribuzione di responsabilità nella causa dell'evento.
La polizza di responsabilità civile, invece, opera in maniera totalmente diversa e non ha nulla a che vedere con la classica rc auto.
Innanzitutto, non può essere attivata dal turista che ritiene l’organizzatore responsabile dell'inadempimento che ha dato luogo al danno.
In questo caso il consumatore non ha la legittimazione ad agire nei confronti della Compagnia di Assicurazione.
E’ onere del tour operator comunicare alla Compagnia la richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, per essere tenuto indenne in base alle previsioni contrattuali della polizza dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento lamentato dal cliente.
Solo l’organizzatore contraente è quindi legittimato ad agire nei confronti della Compagnia assicurativa.
La copertura di responsabilità civile opera in caso di accertamento giudiziale della responsabilità del tour operator, da cui discende anche l’obbligo per la Compagnia assumersi tutta la responsabilità per il tour operator assicurato.
Accordi transattivi in corso di causa non escludono la possibilità che vi partecipi la Compagnia, facendosi carico del sinistro, a prescindere dall'accertamento giudiziale della responsabilità del contraente/tour operator.
Molto raramente la Compagnia interviene prima dell'introduzione della causa o in sede di procedimento di mediazione.
Il consumatore può naturalmente chiedere copia delle polizze sottoscritte dall'organizzatore per conoscere le condizioni ed i limiti di copertura.
Occorre tenere conto che il tour operator stipula una sola polizza cumulativa infortuni ed una polizza di responsabilità civile che riguardano tutti i partecipanti ed i viaggi dallo stesso organizzati.
Ciò incide sui massimali delle polizze che naturalmente tengono conto del numero di partecipanti, della tipologia e numero di viaggi che il tour operator mediamente organizza annualmente.
Ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata
Nel caso il consumatore, ritenendo l’inadempimento dell'organizzatore non di lieve entità, intenda avanzare una richiesta risarcitoria anche per danno da vacanza rovinata deve promuovere un giudizio civile nei confronti dell'organizzatore, se quest’ultimo contesta la propria responsabilità.
L’organizzatore, se lo ritiene, può coinvolgere nello stesso giudizio la Compagnia per essere da questa coperta dell'eventuale onere risarcitorio.
Praticamente si attiva, nella stessa causa, un contenzioso contestuale e parallelo al tempo stesso che riguarda la Compagnia ed il proprio assicurato, che nella specie è il tour operator.
Ciò a prescindere dall'eventuale risarcimento riconosciuto al consumatore turista in base alla polizza infortuni, di cui comunque si tiene conto se già riconosciuto e liquidato in via stragiudiziale.
Al contrario, il turista può agire per tutti i danni che ritiene di avere subito in conseguenza dell'inadempimento dell'organizzatore del viaggio, avviando una causa sia nei confronti del tour operator, sia nei confronti della Compagnia limitatamente alla copertura da polizza infortuni.
Determinazione del risarcimento danni da vacanza rovinata
L’organizzatore, come già ricordato, è chiamato a rispondere dei danni alla persona e/o dei danni diversi da quelli alla persona, derivanti dal mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti in base al contratto di viaggio, anche quando si avvale di altri prestatori di servizi.
Per la quantificazione del danno si considerano i seguenti elementi:
- per un inadempimento di scarsa importanza (disservizio) si tiene conto del valore della prestazione mancata in tutto o in parte, valutando il corrispettivo pagato dal consumatore per usufruire dei servizi compresi nel contratto di viaggio nonché l’eventuale servizio sostitutivo prestato dall'organizzatore in luogo di quello mancato in tutto o in parte;
- per i danni patrimoniali lamentati, che si prova essere stati la conseguenza dell'inadempimento, il turista ha diritto al rimborso integrale di tutte le spese sostenute di cui riesce a fornire il relativo riscontro;
- quanto ai soli danni fisici, questi possono essere risarciti sulla base della polizza infortuni anche in via stragiudiziale ed a prescindere dal coinvolgimento del tour operator; per la liquidazione si tiene conto della tabella unica per la determinazione del risarcimento del danno biologico (tabella unica nazionale). Tale via si persegue, in genere, nelle ipotesi di infortunio accidentale di lieve entità ( microlesioni) non correlato ad un’ipotesi di inadempimento del tour operator;
- per la determinazione del danno da vacanza rovinata, danno non patrimoniale di non agevole quantificazione, si tiene conto, in linea generale, del pregiudizio correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.