Risarcimento danni per sinistro causa tombino aperto non segnalato


Il guidatore sinistrato deve dimostrare come l’unica causa dell'incidente sia stata l’anomalia del tombino lasciato negligentemente aperto

Risarcimento danni per incidente con tombino aperto - Posso vincere la causa?

Il giorno 4 febbraio, stavo tornando a casa da lavoro, con la mia citroen C1 - Le strade di Roma, purtroppo, si sa, sono di pessima qualità, dissestate e piene di buche.

Come se non bastasse, mentre guidavo, a velocità moderata, sono incappata in un tombino aperto, non segnalato.

L'ho preso in pieno con la parte anteriore sinistra della macchina, bucando la ruota, rompendo il cerchione e danneggiando significativamente il semiasse.

Ho chiamato i vigili, che non mi hanno rassicurato sul fatto che il comune avrebbe pagato i danni.

Ora, vorrei sapere, posso intentare una causa per risarcimento danni?

Ho qualche chance di vincere la causa?

Risarcimento danni per incidente con tombino aperto - Sentenze della Cassazione in merito

Su questo tema, gli orientamenti giurisprudenziali sembrano essere univoci.

In materia di risarcimento danni, in particolare quello derivante da insidia riguardante i tombini stradali, il guidatore deve dimostrare come l’unica causa dell'incidente sia l’anomalia del tombino.

Infatti, con la sentenza numero 4231, del 16 marzo 2012, la Suprema Corte ha sancito che: Non sussiste il diritto al risarcimento danni in favore del minore in motorino, coinvolto in un sinistro causato da un chiusino installato lungo la carreggiata, se non è dimostrato il nesso causale tra l'evento e le anomalie stradali presenti lungo la carreggiata.

Per ottenere il risarcimento danni, quindi, il danneggiato deve provare il danno derivante dal trabocchetto stradale, dimostrando che il pericolo era occulto e imprevedibile.

Ma non solo.

Con un'ancora più recente sentenza, la numero 4244 del 20 febbraio 2013, gli ermellini hanno stabilito che: L’articolo 2051 Cc è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (nella specie, l’automobilista che non prova che i danni alla sua auto sono conseguenti al transito sul pozzetto della pubblica illuminazione sulla strada di proprietà del comune, ossia non dà la prova della compatibilità tra la buca e il danno accertato, non ha diritto al risarcimento).

Così, la terza sezione, ha respinto il ricorso di un conducente contro la decisione del tribunale di Ferrara, che a sua volta aveva rigettato la domanda di risarcimento danni subiti dalla sua vettura: il tombino aperto era posto nel mezzo della strada di una via cittadina.

Quindi, a parere dei giudici, oltre a dimostrare che non si poteva evitare il sinistro, è necessario anche provare che il danno subito sia effettivamente collegato all'incidente.

In questo caso, invece, il Ctu ha escluso la compatibilità dei danni subiti dal veicolo con il transito sul pozzetto.

In proposito, a mio parere, prima di spendere soldi in avvocati, è convenevole, per lei, procurarsi la prova che il sinistro era "inevitabile" ed il danno è stato procurato effettivamente dal tombino aperto.

Altrimenti, non c'è trippa per gatti.

28 Settembre 2024 · Marzia Ciunfrini


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