Risarcimento danni da segnalazione illegittima in Centrale Rischi – il debitore deve dimostrare di non essere un cattivo pagatore
Secondo la normativa vigente, la giurisprudenza civile e quella dell'Arbitro Bancario Finanziario, i requisiti di legittimità della iscrizione di un ...
Secondo la normativa vigente, la giurisprudenza civile e quella dell'Arbitro Bancario Finanziario, i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi privata (CRIF, Experian, CTC) sono due:
- la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
- il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.
Per quanto attiene entrambi gli aspetti appena citati, il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi riveste la funzione di consentire al debitore di non incorrere nella segnalazione: il destinatario del preavviso potrebbe, infatti, far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale richiesto per l'iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo, ovvero regolarizzare la propria posizione.
Di regola, pertanto, nel caso in cui il creditore, che abbia proceduto alla segnalazione in SIC, non riesca a provare di aver inviato al debitore il preavviso di imminente segnalazione, egli non potrà avvalersi della presunzione prevista dal codice civile in base alla quale la dichiarazione diretta a un determinato soggetto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che quest'ultimo non dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Solo nel caso di una trasparente ammissione, da parte del debitore, di aver ricevuto la comunicazione di preavviso (e di averla trascurata, ad esempio, perchè inviata per posta prioritaria e non per raccomandata a/r) l'organo giudicante potrà convincersi che l'informazione preventiva richiesta dalla normativa in vigore è stata fornita dal creditore segnalante.
Va aggiunto, tuttavia, che non sempre il debitore che subisce un illecito trattamento dei propri dati personali ha diritto a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Nel caso di segnalazioni illegittime in SIC, il debitore potrà ottenere il risarcimento di tale tipologia di danni purché dimostri che la segnalazione ha leso un suo interesse giuridicamente rilevante, ravvisabile nella diminuita considerazione sociale che dall'iscrizione in Centrale Rischi normalmente consegue.
Tale lesione è da escludersi nel caso di un debitore che versa in condizione di abituale ritardo nei pagamenti, potendosi ragionevolmente supporre che l'avvenuta segnalazione non gli abbia procurato un danno apprezzabile tale da giustificare un risarcimento.
Ove, invece, sussista e sia risarcibile, il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima potrà essere liquidato in via equitativa.
In sintesi, sono questi i principali contenuti della decisione numero 3082/12 adottata dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.