Risarcimento danni per sinistro con decesso » Morte reo e prescrizione

Risarcimento danni per sinistro con decesso » Morte del reo e prescrizione

La prescrizione del diritto al risarcimento danni decorre dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità.

Alla costituzione di parte civile nel processo penale deve essere riconosciuto l’effetto interruttivo e sospensivo permanente della prescrizione fino alla pronuncia della sentenza che dichiara l’estinzione del reato.

E ciò anche nel caso in cui il non doversi procedere è stabilito per la morte del reo nell’ambito del processo penale aperto contro il responsabile del sinistro stradale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, che con la sentenza 8348/13, pubblicata il 5 aprile, ha sancito che: La prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato, nell’ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale, deve ritenersi decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione per morte del reo e non da quella del decesso di detto danneggiante, dovendo infatti osservarsi che, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di estinzione del reato per amnistia, alla costituzione di parte civile nel processo penale debba riconoscersi l’effetto interruttivo-sospensivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui essa è stata spiegata, dal momento che anche nel caso in cui l’estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, non si può escludere che il danneggiato sia, sì, nuovamente investito dell'onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l’indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull’effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto.

Finora, consolidata giurisprudenza, aveva ritenuto che il termine biennale per la prescrizione del diritto al risarcimento danni prodotto dal sinistro stradale cominciasse a decorrere dalla data della morte del danneggiante anche nell’ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale.

Il cambio di rotta, è stato necessario per garantire il diritto fondamentale all'accesso alla giustizia per la vittima del reato.

Risarcimento danni per sinistro con decesso » Morte del reo e prescrizione - Il fatto

La questione al centro della controversia in esame, vede la richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi di una vittima di un incidente stradale, al conducente del veicolo responsabile del sinistro.

In seguito all'incidente fu instaurato un procedimento penale per omicidio colposo, dove gli eredi della vittima si costituirono parte civile.

L’imputato, però, morì durante il processo di appello e la Corte dichiarò estinto il giudizio.

La corte di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, ritenendo il diritto prescritto, in quanto gli eredi sarebbero stati tenuti ad interrompere la prescrizione in seguito al decesso dell'imputato.

In particolare, il giudice d'appello, aveva sostenuto che mentre fosse indubbio che la costituzione di parte civile nel processo penale fosse idonea a interrompere la prescrizione, tuttavia, lo stesso principio non fosse operante nell’ipotesi in cui il reato si estingua per morte del reo.

Ma i familiari della vittima del sinistro, non ci stanno e ricorrono in Cassazione.

Qui, gli eredi, lamentano che la Corte di Appello non ha tenuto presente che la costituzione di parte civile ha il potere di produrre l'interruzione della prescrizione.

Così, la Suprema Corte, accoglie il ricorso, osservando che nel caso avvenga morte dell'imputato, la prescrizione del diritto al risarcimento danni, ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante, e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'azione, anche nell’ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale.

Di conseguenza, ritiengono di estendere a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, anche in caso di morte del danneggiante.

17 Aprile 2013 · Giuseppe Pennuto


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