Risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso – Una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva pericolosità della cosa

In una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva pericolosità della cosa.

In questi casi è onere dell’ente, in qualità di custode, dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

Per ripartire l’onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha distinto due ipotesi; la prima: quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.

La seconda: quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, strade, pavimenti), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità.

Dunque la pericolosità, lungi dall'essere un fatto costitutivo della responsabilità del custode, è «semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Per cui se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno.

Ma quando il nesso di causa è positivamente accertato», allora non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno.

In definitiva, provato il nesso spettava al Comune, nel caso specifico affrontato dai giudici della Corte di cassazione (ordinanza 17625/2016), dimostrare la propria assenza di colpa.

19 Settembre 2016 · Marzia Ciunfrini