Risarcimento danni da fermo tecnico del veicolo – Come ottenerlo
in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Tuttavia, va ribadito anche un altro principio per il quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Consegue alla combinazione dei due principi appena richiamati che è vero che il danno da fermo tecnico può essere presunto nella sua esistenza anche senza che sia necessario provare di aver dovuto sostituire il veicolo o di aver subito dei danni per la sua inutilizzabilità, potendo essere liquidato in via equitativa; tuttavia, spetta alla parte danneggiata che chiede il risarcimento allegare i dati di fatto necessari per la liquidazione, pur se equitativa, ovvero l'importo della tassa di circolazione e dei premi di assicurazione pagati nel periodo di fermo del veicolo, oltre che la tipologia delle riparazioni e la durata di detto periodo.
In altre parole, il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto spese od oneri per procurarsi un veicolo sostitutivo, e fornire elementi ulteriori (costi assicurativi, valore del mezzo per valutare il deprezzamento, costi tassa di circolazione) onde determinare la misura del pregiudizio di cui si reclama il ristoro.
Sono questi i presupposti, per ottenere il risarcimento danni da fermo tecnico, ribaditi dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25063/15.