Risarcimento danni per smarrimento bagagli – Vacanza rovinata

Risarcimento danni per vacanza rovinata - Smarrimento bagagli

Per il mio addio al celibato, avevo organizzato un viaggio a Las Vegas, di un weekend: avevo acquistato il pacchetto tutto compreso (volo più hotel) da un tour operator famoso.

Arrivati a destinazione, ci siamo recati a prendere le valigie.

Ma il mio bagaglio e quello di un mio amico non sono mai giunti a destinazione.

Li hanno riconsegnati direttamente in Italia dopo una settimana.

Inutile dire che, il viaggio, già breve, è stato distrutto da questo avvenimento, dato che avevo li i miei vestiti, alcuni oggetti indispensabili e anche denaro contante.

Cosa posso fare ora?

Ho diritto a un risarcimento danni morali, oltre a quello economico per il bagaglio, visto che la mia vacanza è stata rovinata?

Risarcimento danni per vacanza rovinata - Norme e sentenze

Ne ha pienamente diritto: in caso di smarrimento di bagagli, durante un viaggio organizzato, il tour operator e il vettore aereo sono obbligati al risarcimento danni per "vacanza rovinata” al turista consumatore.

Infatti, il tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 279/13, ha stabilito che: Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata.

Il caso in questione, un viaggio di nozze rovinato a causa dello smarrimento del bagaglio dell'attore da parte della compagnia aerea.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto al malcapitato viaggiatore, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito.

Accanto al danno patrimoniale, è stato però riconosciuto a favore del consumatore, anche il danno da vacanza rovinata.

Comunque, la Corte di Cassazione già da molto tempo ammette il diritto del turista-consumatore ad ottenere, oltre al risarcimento danni del pregiudizio puramente economico, anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata, che si produce quando il viaggio, anziché essere un’occasione di piacere e relax, si trasforma in una fonte di stress e di disagio per il consumatore.

Infatti, gli Ermellini, con la sentenza numero 7256 dell'11 maggio 2012 avevano stabilito che: In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

In tal senso, la Suprema Corte si era espressa anche con la sentenza numero 16315 del 2007, dove aveva sancito che: Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" ( "pacchetto turistico" o "package", disciplinato attualmente dagli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo numero 206 del 2005 - "codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" (o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero. Ne consegue che l'irrealizzabilità di detta finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ.), l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.

Inoltre, i giudici di Piazza Cavour, con la pronuncia 5189 del 4 Marzo 2010, avevano decretato anche che, c'era la possibilità, per il consumatore, di chiedere il risarcimento danni direttamente all'organizzatore o al venditore del viaggio, anche quando la responsabilità era materialmente attribuibile a un soggetto diverso dall'operatore turistico, come ad esempio un vettore aereo, stabilendo che: Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. articolo 1176 1°comma del codice civile (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile. È evidente, in relazione a tale ultimo punto e argomentando ex articolo 1256 del codice civile ed anche ex articolo 17 del decreto legislativo in esame numero 111/95 pur se, tale norma in tema di esonero di responsabilità non fa specifico riferimento a detto articolo 14, che per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l'esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l'esclusiva responsabilità di soggetto-terzo, quali eventi successivi alla stipula del "pacchetto".

Questo principio, in realtà, è consultabile anche nell'articolo 95 del Codice del Consumo, dove si legge che:

  1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo Parte III - Il rapporto di consumo 313 le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Pertanto, qualora il venditore o l'organizzatore siano responsabili di non aver adempiuto, o di aver adempiuto in modo inesatto ai loro obblighi derivanti dal contratto, il consumatore può ottenere un risarcimento danni.

La norma specifica, però, che tale eventualità viene esclusa tutte le volte in cui la prestazione del venditore o dell'organizzatore sia divenuta impossibile per un motivo che non può essere a loro addebitato, e cioè quando l'inadempimento:

  • è da attribuire al consumatore;
  • dipende da un fatto imprevedibile ed inevitabile commesso da un terzo estraneo;
  • dipende da un caso fortuito o di forza maggiore (calamità naturali, stati di guerra, ecc…).

La responsabilità dell'organizzatore sussiste, quindi, sia nei casi di violazione degli obblighi collegati all'organizzazione, sia per gli inadempimenti connessi ai vari servizi che compongono il pacchetto turistico.

27 Marzo 2013 · Marzia Ciunfrini


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