Spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli non economicamente indipendenti di genitori separati e divorziati » Quando è necessario il preventivo accordo

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.

L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema di seguito riportato.

  • Spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
    1. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
    2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
    3. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
    4. tickets sanitari;
    5. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
    6. farmaci prescritti dsl medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
  • Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
    1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
    2. cure termali e fisioterapiche;
    3. trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
    4. farmaci omeopatici.
  • Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
    1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
    2. libri di testo;
    3. materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientromte nella ordinaria programmazione didattica;
    4. dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
    5. assicurazione scolastica;
    6. fondo cassa richiesto dalla scuola;
    7. gite scolastiche senza pernottamento;
    8. spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
  • Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
    1. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
    2. gite scolastiche con pernottamento;
    3. corsi di recupero e lezioni private;
    4. corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
    5. alloggio presso la sede universitaria.
  • Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
    1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
    2. centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
  • Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
    1. corsi di lingue;
    2. corsi di musica e strumenti musicali;
    3. attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
    4. spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
    5. baby sitter;
    6. viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
    7. spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
    8. acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Si tratta delle linee guida per spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti redatte dai giudici del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.

27 Novembre 2017 · Marzia Ciunfrini


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2 risposte a “Spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche per i figli non economicamente indipendenti di genitori separati e divorziati » Quando è necessario il preventivo accordo”

  1. ludos ha detto:

    La mia ex moglie mi chiede di partecipare alle spese sostenute per il pranzo e le bomboniere per i sui familiari in occasione della cresima di mio figlio premetto che ho festeggiato con i miei familiari precedentemente ed ho ritenuto opportuno partecipare soltanto alla funzione religiosa. La domanda è questa…..Sono obbligato a contribuire economicamente alla sua richiesta ?

    • Andrebbe innanzitutto esaminato il dispositivo giudiziale di divorzio (ex coniuge, vuol dire coniuge divorziato) per esaminare se è stato previsto qualcosa che attenga al contributo del coniuge obbligato al mantenimento del figlio in occasione di spese straordinarie. In ogni caso, sia nella separazione legale (coniugi separati) che nel divorzio (ex coniugi) – quando è prevista la contribuzione alle spese straordinarie del figlio della coppia separata o divorziata da parte del coniuge (separato o ex) non affidatario, le spese vanno preventivamente condivise, quantificate e ripartite. Cioè, non si può presentare il conto al coniuge separato o ex come fosse un bancomat.

      In pratica, qualora lei decidesse di non contribuire economicamente, non trattandosi di omesso assegno di mantenimento del figlio, la sua ex dovrebbe affidarsi ad un avvocato ed affrontare spese legali rilevanti prima di riuscire ad ottenere (forse) qualcosa. Quindi, alla fin fine, si tratta di una scelta assolutamente personale in ordine alla contribuzione delle spese sostenute per la cresima del proprio figlio.

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