Ripartizione ai coeredi di un bene indiviso e non comodamente divisibile

La giurisprudenza non è sempre univoca nello stabilire la natura dell'interesse dei coeredi che può determinare l'individuazione dell'assegnatario del bene indiviso.

Secondo alcune decisioni, nella divisione, salvo deroga per gravi motivi che riguardano l'interesse comune dei condividenti, devono essere preferibilmente seguiti dal giudice i criteri di attribuzione dettati dal codice civile: se, attese le caratteristiche del bene, la sua divisione comporta una perdita più che proporzionale rispetto al valore economico dell'intero bene, allora questo va assegnato per intero al coerede che detiene la quota maggiore (o ai coeredi che insieme ne detengono la quota maggiore e ne richiedono congiuntamente l'assegnazione).

Naturalmente, con addebito dell'eccedenza a favore dei coeredi non assegnatari. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, viene avviata la vendita all'asta.

Secondo l'altro contrario, ma prevalente indirizzo, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio indicato dal codice civile, che assegna l'intero bene al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. Ad esempio, in qualche caso, i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza del giudice di secondo grado che aveva attribuito l'immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario con quota minoritaria, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare della quota maggiore che disponeva di altra abitazione.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione numero 15396/14.

7 Luglio 2014 · Ornella De Bellis


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