Rinegoziazione mutuo prima casa – articolo 3 del decreto Legge 93 del 27/05/08

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Articolo 3 - Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono un'apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385. In essa sono fissate le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo numero 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

26 Giugno 2008 · Piero Ciottoli




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