Rinegoziazione mutui – operazione invalida se i garanti sono assenti

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La rinegoziazione "imposta" alle banche dall'articolo 3 del decreto legge 93/2008 presuppone la stipula di un contratto tra banca e cliente.

Questo contratto può essere stipulato sia in forma "contestuale", cioè sullo stesso documento vengono apposte le firme della banca e del cliente, con la conseguenza che il contratto è formato quando è apposta l'ultima firma; sia in forma di "corrispondenza", e cioè mediante scambio di proposta e di accettazione.

22 Agosto 2008 · Piero Ciottoli




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