Estinzione anticipata e/o surroga del mutuo – deve essere rimborsato il premio assicurativo per la copertura pagata e non fruita
L'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 riproduce e consolida un insieme di regole di "good practice" e rappresenta per l'intero sistema bancario - anche per gli istituti non associati all'ABI - un punto di riferimento dal quale non è possibile discostarsi.
E, in tema di rimborso dei premi assicurativi, l'accordo ABI-Ania prevede espressamente che Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica .
.., il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato
Per la determinazione del rimborso spettante al mutuatario in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, è utile fare riferimento ai criteri esposti nell'articolo 49 del Regolamento ISVAP numero 35/2010 Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
Ciao, io ho surrogato il mutuo. Con la banca entrante ho dovuto stipulare una nuova polizza casa. Quindi mi sto interessando per chiedere il rimborso del premio non goduto della assicurazione precedente. Volevo sapere quale è lo step successivo adesso, ovvero: quali documenti/carte devo presentare alla società assicurativa che mi dovrà rimborsare? Grazie
E’ la banca surrogata a dover contattare l’assicurazione comunicando l’intervenuta surroga e fornendo la relativa documentazione: a fronte di tale comunicazione l’assicurazione deve riconoscere al mutuatario il premio residuo versato in anticipo. Dunque, lei deve verificare che la banca surrogata abbia trasmesso alla compagnia assicuratrice la documentazione attestante la surroga e contattare, eventualmente, la debitrice per il rimborso conseguente alla copertura pagata e non fruita. Se non avesse esito positivo questo iter, dovrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Sto per surrogare un mutuo stipulato circa un anno e mezzo fa. Avendo sottoscritto, tramite la stessa banca concedente il mutuo, l’assicurazione incendio e scoppio sull’immobile ipotecato a garanzia, avente come beneficiario la banca stessa, posso chiedere alla compagnia di assicurazione di modificare il beneficiario a favore della banca surrogante e quindi non avere il rimborso della percentuale del premio non utilizzato bensì mantenere la stessa assicurazione? Grazie!
In caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo, la banca è obbligata al rimborso dell’importo corrispondente al periodo non fruito per la copertura assicurativa dell’immobile garantito. Qualsiasi altra tipologia di accordo è demandata alla libera trattativa fra le parti contraenti la polizza assicurativa.