Rimborso del biglietto » E’ considerata vessatoria qualunque clausola richieda al consumatore di attivarsi in breve tempo per chiedere il rimborso del ticket

E' considerata vessatoria qualunque clausola richieda al consumatore di attivarsi in breve tempo per chiedere il rimborso del ticket o la spedizione dell'originale del biglietto, acquistato tramite web.

In caso la scadenza del termine per chiedere il rimborso del biglietto acquistato via internet sia troppo breve, come nel caso di ticket per concerti annullati, la clausola contrattuale si considera vessatoria.

Per clausola vessatoria si intende quella parte del contratto che da un vantaggio a chi propone il contratto, a svantaggio del consumatore che lo accetta.

Queste clausole, quando identificate, fanno si che il contratto sia reso annullabile e l’utente rimborsato.

Ciò, perché non si possono far firmare” ai consumatori, con modalità virtuali le clausole vessatorie.

Il codice civile, infatti, prescrive, per l’approvazione di tali condizioni particolarmente onerose, una forma scritta, ossia una sottoscrizione di proprio pugno.

Ad esprimersi in questo senso anche il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 19 febbraio 2014.

A parere del giudice meneghino, infatti, si verifica una pratica commerciale scorretta tutte le volte in cui, nell'ambito di un contratto tra un consumatore e un sito web attivo nel settore della vendita di biglietti d’ingresso a spettacoli, venga previsto un termine troppo breve di decadenza per la richiesta di rimborso di biglietti acquistati tramite internet o call center

Dunque, in questi casi, tali clausole devono essere dichiarate nulle.

29 Aprile 2014 · Gennaro Andele




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