Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo per frode fiscale

Nell’ambito delle deleghe fiscali conferite al governo dalla legge 23/14, sono stati approvati, con il decreto 83/15, alcuni importanti provvedimenti in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo per evasione fiscale, in particolare per quel che riguarda la frode, la dichiarazione infedele e l'omesso versamento dell'IVA. Novità anche per quel che attiene il principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria a condotte illecite inerenti il versamento di IRPEF, IVA e la riscossione dei tributi.

Il provvedimento governativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per evasione fiscale allo scopo di tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

Frode fiscale

In particolare, vengono dettagliate le tipologie delle condotte fraudolente. Si integra il reato di frode fiscale quando:

  1. si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
  2. il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene, invece, rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Dichiarazione infedele

La soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Omesso versamento dell'IVA

Il decreto 83/15 introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative - principio di proporzionalità

Il decreto dà, inoltre, attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

27 Giugno 2015 · Giorgio Valli


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