Riforma del processo tributario – La conciliazione giudiziale

Il processo tributario e la conciliazione giudiziale - il testo vigente dal 1° gennaio 2016

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (conciliazione perfezionata fuori udienza).

Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.

Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Ciascuna parte, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia (conciliazione perfezionata in udienza). All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento aumentata della metà ed applicata sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione.

Se alla data del 1° gennaio 2016 la conciliazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, gli effetti restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del perfezionamento.

Processo tributario e conciliazione giudiziale - Analisi delle modifiche apportate in base alla delega governativa

Con la legge delega (23/2014) conferita al governo, l'esecutivo ha modificato e integrato le norme riguardanti la conciliazione giudiziale nel contenzioso tributario. Infatti, tra i criteri direttivi della legge delega c'era quello di rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, allo scopo di superare la criticità legata allo scarso utilizzo di tale istituto e anche a fini di deflazione del contenzioso con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità.

Nell’ambito delle modifiche introdotte, le più rilevanti riguardano:

  1. l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto al secondo grado di giudizio;
  2. l’individuazione di un diverso momento di perfezionamento della conciliazione e di nuove regole per il pagamento delle somme dovute;
  3. la determinazione del beneficio consistente nella riduzione delle sanzioni, riformulata secondo modalità più favorevoli al contribuente.

Una prima rilevante novità, dunque, è rappresentata dalla possibilità di conciliare anche le liti che si trovano nella fase di appello e non solo, come accadeva sotto la previgente disciplina, le controversie tributarie pendenti nel primo grado di giudizio.

L’altra novità riguarda la possibilità di conciliare anche le controversie che ricadono nell’ambito di applicazione dell’istituto del reclamo/mediazione, cioè le cause tributarie di valore non superiore a ventimila euro, oppure relative ad operazioni catastali, instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione.

Nella nuova formulazione delle regole che disciplinano la conciliazione giudiziale è stato stabilito il principio secondo il quale il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

In altri termini, adesso, l’accordo conciliativo, da un lato legittima l’iscrizione a ruolo del nuovo credito vantato dall’Amministrazione, dall’altro, qualora sia l’Amministrazione stessa a non dare esecuzione al pagamento di quanto concordato, legittima il contribuente ad esperire l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario, analogamente a quanto previsto nella disciplina del reclamo/mediazione.

Il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione fuori udienza, o di redazione del processo verbale, per la conciliazione in udienza.

E' ammessa la possibilità di pagamento in forma rateale delle somme dovute, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

6 Gennaio 2016 · Loredana Pavolini


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