Nessun assegno di mantenimento se la relazione more uxorio è desumibile dal profilo Facebook

Ex mogli aspiranti ad un assegno di mantenimento, fate attenzione al vostro profilo su Facebook: se alla voce “situazione sentimentale” indicate il nome dell'attuale partner, potete dire addio alle vostre speranze. Per una volta, almeno, l'ex marito non finisce "cornuto e mazziato".

Per orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l’instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento; ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr.

Cass. numero 3923/12, numero 17195/11 e numero 17643/07).

E, l'instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all'assegno può essere documentata anche dalle fotografie (che ritraggono la ricorrente con l'attuale partner, in diversi periodi dell'anno ed in diverse località, anche turistiche) nonché dalle informazioni tratte dal social network “Facebook”. Specie se nel profilo, sotto la voce “situazione sentimentale” viene indicato espressamente “impegnata con ...”.

E' quanto hanno sostenuto i giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2013, i quali, sul punto, per completezza motivazionale, hanno osservato che la documentazione acquisita su Facebook deve ritenersi utilizzabile.

Spiegano i giudici: è noto, infatti, che il social network “Facebook” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno degli iscritti, nel registrarsi, crea una propria pagina nella quale può inserire una serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare, tra l’altro, immagini, filmati ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che, al contrario, accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network; mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell'ambito della cerchia delle “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi. In altri termini, nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell'ambito delle “amicizie” accettate dall'utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

Per le motivazioni appena esposte la signora, che al Tribunale si era rivolta per veder riconosciuto il proprio diritto ad un assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ha visto respinta la propria domanda.

3 Settembre 2013 · Simone di Saintjust


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Una risposta a “Nessun assegno di mantenimento se la relazione more uxorio è desumibile dal profilo Facebook”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

    .Con l’avvento dei social network si è avuto uno svuotamento dell’originario concetto di Privacy perché tali canali, attraverso l’esposizione pubblica di sé, consentono di esternare le proprie convinzioni e di diffonderne i contenuti nel circolo primario delle proprie relazioni o pubblicamente sul web.

    La giurisprudenza di oltreoceano ed europea è molto attenta nell’attribuire valenza probatoria al materiale reperito sui social network a causa della possibilità di manomissione di contenuti e immagini da parte di terzi e comunque sempre effettuando un bilanciamento dei diritti coinvolti.

    Nei processi di separazione e divorzio, è pur vero che il giudice gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, anche quelle puramente indiziarie che possono essere utilizzate unitamente ad altri elementi processuali, ma rimane il dubbio circa l’ammissibilità di questo tipo di prova, che potrebbe essere giudicata illecitamente assunta.

    Questa sentenza è dunque destinata a far discutere.

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