Ricorso al prefetto » Non può essere iscritta sanzione a ruolo

In caso di ricorso al Prefetto, opposto ad un verbale di accertamento, relativo a violazioni del codice della strada di vecchia data, non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza numero 16027/13, ha stabilito che: in materia di violazioni connesse alla circolazione stradale, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente chiarito che, ove il verbale di accertamento della violazione del codice stradale sia stato ritualmente notificato e l'interessato non abbia proposto opposizione al Prefetto ovvero al giudice ordinario nel termine prescritto, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare, con il suo comportamento, la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta; ne consegue, pertanto, che - divenuto il verbale non opposto titolo inoppugnabile - può essere iniziata legittimamente l'esecuzione esattoriale i cui atti, e quindi, anche la cartella esattoriale e/o l'avviso di mora, non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione.

Di contro, l'emissione di cartella esattoriale in pendenza di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada (ai sensi dell'articolo 203 dello stesso codice) deve ritenersi illegittima per mancanza di esecutività di detto verbale nelle more della decisione prefettizia.

Dopo aver ricevuto una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, un avvocato proponeva il ricorso.

Tuttavia, per ottenere l’annullamento della stessa cartella, il legale ha dovuto aspettare il giudizio in cassazione, visto che il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso, qualificando l’opposizione come domanda ex articolo 615 codice di procedura civile, ovvero come opposizione all'esecuzione.

Nel caso in questione, infatti, l’opposizione a cartella esattoriale era stata proposta dinanzi al GdP, relativa ad un verbale di accertamento in tema di violazioni al s., che era stato impugnato con ricorso al Prefetto, ragion per cui il titolo avrebbe potuto essere costituito solo dalla successiva eventuale ordinanza-ingiunzione.

Gli Ermellini hanno precisato che nel caso di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, relativo a violazioni del s. 1992, non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione e che, se nonostante ciò, sia stata notificata una cartella per la sua esazione, il soggetto al quale è stato ingiunto il pagamento può contestare la regolarità e la legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo con l’opposizione, recuperando il decorso del termine per la sua proposizione dalla data di notifica della cartella

Ed è a questo principio che dovrà conformarsi il giudice a cui la Suprema Corte ha rinviato la causa.

4 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi




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