Cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Autotutela per cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Per questo tipo di cartella esattoriale è possibile chiedere informazioni all'ente impositore che ha emesso la sanzione amministrativa. L'ente impositore è indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

A tale ente impositore potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento della sanzione amministrativa e del relativo ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il soggetto indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO per cartella esattoriale originata dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 decreto legislativo numero 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (articolo 1 legge numero 742/1969).

Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 689/1981) oppure dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione sanzioni (previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo numero 472/1997) può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

  • intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (articolo 4 decreto legislativo numero 546/1992);
  • notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al"Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
  • notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (per esempio, vizi relativi al procedimento di notifica della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

  • la Commissione tributaria provinciale· le generalità del ricorrente· il codice fiscale
  • il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
  • la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
  • la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui ricorre
  • il numero della cartella di pagamento
  • i motivi del ricorso
  • la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notificadella cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo numero  546/1992).

Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

  • l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di multe - Sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale

Il ricorrente può chiedere la sospensione del pagamento della cartella esattoriale per via amministrativa o giudiziale. Qualora la sospensione venga concessa e successivamente il ricorso è respinto, il debitore deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

  1. Sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
  2. Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in tal caso il contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione/Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per porre una domanda sulla notifica, il pagamento e la dilazione della cartella esattoriale; sul pignoramento esattoriale, il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria; e su qualsiasi argomento relativo a cartelle esattoriali originate dal mancato o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative, clicca qui.

29 Luglio 2010 · Andrea Ricciardi


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