Ricorso alla Commissione tributaria provinciale » Seconda fase - Costituzione in giudizio
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Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve “costituirsi in giudizio” presso la competente commissione provinciale tributaria, ovvero presso quella nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario del servizio della riscossione che ha emesso l’atto. I dati di detta commissione dovrebbero essere riportati sull’atto stesso.
La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l’inammissibilita’ del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 520/2002) uno dei seguenti atti:
- l’originale del ricorso notificato dall’ufficiale giudiziario;
- copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e’ il ricorrente che attesta la conformita’ della copia con l’originale. In caso di difformita’ il ricorso diventa inammissibile;
- l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.
Anche la controparte, ovvero l’ufficio del ministero, l’ente o il concessionario nei cui confronti e’ stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.
In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e’ perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta la inammissibilita’. Anche in questo caso la costituzione e’ fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Commenti e domande
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ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE