Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Il procedimento
Indice dei contenuti dell'articolo
Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se esso riguarda un “rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti” il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.
Il termine di presentazione e’ perentorio, pertanto se non viene rispettato l’atto non e’ piu’ impugnabile.
Commissione tributaria provinciale » Prima fase – Proposizione del ricorso
Dev’essere presentato direttamente alla controparte (ufficio del ministero delle Finanze, ente locale, concessionario) utilizzando, alternativamente, queste modalita’:
- spedizione dell’originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
- consegna diretta dell’originale in bollo presso l’ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell’impiegato addetto, di una ricevuta;
- notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all’articolo 137 e seguenti), con consegna allo stesso di due originali in bollo.
Devono essere indicate:
- la commissione tributaria cui e’ diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull’atto);
- il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all’uopo), e il codice fiscale;
- l’Ufficio del ministero delle Finanze o dell’ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e’ proposto il ricorso;
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi;
- la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del ricorrente e del suo eventuale difensore (nei casi in cui venga -volontariamente o obbligatoriamente- utilizzato).
Qualora le suddette indicazioni manchino o siano incerte (con eccezione del codice fiscale), il ricorso e’ inammissibile.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su ricorso alla commissione tributaria provinciale - il procedimento. Clicca qui.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE