Ricorso alla commissione tributaria provinciale e atti impugnabili

Ricorso alla commissione tributaria provinciale

La commissione provinciale tributaria svolge il ruolo di giudice tributario ed è l'organo competente per tutte le tipologie di contenzioso che hanno ad oggetto i tributi, di qualsiasi genere essi siano, compresi:

  • i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);
  • i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
  • le sovrimposte, le addizionali e le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, nonche' gli interessi ed ogni altro accessorio;
  • le controversie riguardanti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una stessa particella;
  • le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
  • le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.

    l.203/2005 e ribadite dalle sentenze di Cassazione numero 8273/08 e 8279/08;

  • le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione numero 3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006);
  • le controversie in materia di TIA, la nuova "tariffa di igiene ambientale" relativa al servizio di smaltimento rifiuti (sentenza Cassazione numero 17526/2007);
  • le controversie in materia di CANONE RAI (sentenza Cassazione -sezioni unite civili- numero 24010 del 20/11/07).

Le normative di riferimento sono il decreto legislativo546/92 (con aggiornamenti) ed il codice di procedura civile. Ne riportiamo un estratto, riassumendo -per utilita' pratica- le caratteristiche principali del procedimento.

Per quanto riguarda le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005 e ribadite dalle sentenze di Cassazione numero 8273/08 e 8279/08 occorre precisare che restano fuori dalla competenza del giudice tributario le controversie inerenti la COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). La parte del d.l.203/2005 che si era espressa in tal senso, infatti, e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 64 del 10/3/08. Le controversie in merito alla COSAP vanno quindi al giudice ordinario.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Atti impugnabili

Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria (il ministero delle Finanze, le agenzie delle Entrate) dell'ente locale (Regione, Provincia, Comune), oppure del concessionario della riscossione (Equitalia, Cerit, etc.etc.).

Questi possono essere:

  • avviso di accertamento o di liquidazione del tributo (compresi gli "avvisi bonari", ovvero le semplici comunicazioni con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, con o senza intimazione di pagamento, vedi sentenza Cassazione numero 16293/2007);
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • uno o piu' atti attinenti il classamento di immobili e l'attribuzione della relativa rendita (variazione di rendita catastale);
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni;
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del Dpr numero 602/73 ;
  • fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr numero 602/73 (*);
  • tutti gli altri atti per i quali e' consentito di ricorrere alla commissione.

Per quanto attiene il fermo dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del Dpr numero 602/73, bisogna aggiungere che si tratta delle procedure amministrative di esecuzione forzata che possono scattare qualora una cartella esattoriale non risulti ne' pagata ne' contestata nei termini previsti (60gg dalla notifica). Il decreto Bersani, in sede di conversione in legge, ha stabilito che la competenza per i ricorsi e' appunto il giudice tributario (d.l.223/06 convertito nella legge 248/06).

Gli atti notificati devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente; gli atti (o le procedure) di cui sopra possono essere impugnati -anche autonomamente- solo per vizi propri, di forma o di notifica. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo (per esempio l'avviso di mora insieme alla cartella esattoriale precedentemente non notificata). (Fonte: decreto legislativo546/92 articolo 19 commi 2 e 3).

Commissione tributaria provinciale - Nota sui ricorsi avverso il provvedimento di fermo amministrativo

La Cassazione e' interventuta sull'argomento diverse volte, negli ultimi anni, anche in conseguenza alle riforme del decreto Bersani. In breve c'e' da osservare che:

  • il fermo amministrativo può essere contestato al giudice tributario solo se concerne la riscossione di tributi (tasse, imposte, tributi vari, ICI, Tarsu, TIA, etc.) . Per ogni altro caso la competenza e' del giudice ordinario (multe, contributi INPS, etc.). Se viene per errore adito il giudice errato questo deve rimettere la causa al giudice competente. Stessa cosa quando il fermo riguarda piu' debiti di natura diversa. Il giudice adito in questo caso separera' le cause trattenendo quella di propria competenza. Il contribuente può in ogni caso, di sua iniziativa, proporre ricorsi separati. Fonte: Cassazione sentenza 14831/08.
  • l'atto di "preavviso di fermo" e' impugnabile autonomamente, in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo. Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) che pare aver in tal modo concluso la diatriba sul punto. Precedenti sentenze avevano invece affermato il contrario (sentenza 20301/08 confermata dalla sentenza 8890/09), argomentando in modo diverso. Riteniamo che possa prendersi come riferimento la sentenza 10672 della corte a sezioni unite.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Chi può procedere (e stare in giudizio)

L'ente locale o il ministero possono essere presenti autonomamente o tramite dirigenti o titolari, rispettivamente, degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.

Gli altri soggetti possono anche stare in giudizio mediante procura generale o speciale e devono essere assistiti da un difensore abilitato (che, a seconda della materia trattata, può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un consulente del lavoro non dipendenti della pubblica amministrazione, etc., purche' iscritti nei relativi albi professionali).

Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il difensore non e' obbligatorio e il ricorrente può anche agire da solo. Per valore si intende l'importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni, il suo valore e' costituito dalla somma delle stesse.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Il procedimento

Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.  Se esso riguarda un "rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti" il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.

Il termine di presentazione e' perentorio, pertanto se non viene rispettato l'atto non e' piu' impugnabile.

Commissione tributaria provinciale » Prima fase - Proposizione del ricorso

Dev'essere presentato direttamente alla controparte (ufficio del ministero delle Finanze, ente locale, concessionario) utilizzando, alternativamente, queste modalita':

  • spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
  • consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta;
  • notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'articolo 137 e seguenti), con consegna allo stesso di due originali in bollo.

Devono essere indicate:

  • la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull'atto);
  • il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), e il codice fiscale;
  • l'Ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e' proposto il ricorso;
  • l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
  • i motivi;
  • la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del ricorrente e del suo eventuale difensore (nei casi in cui venga -volontariamente o obbligatoriamente- utilizzato).

Qualora le suddette indicazioni manchino o siano incerte (con eccezione del codice fiscale), il ricorso e' inammissibile.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale » Seconda fase - Costituzione in giudizio

Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria, ovvero presso quella nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario, l'ente locale o il concessionario del servizio della riscossione che ha emesso l'atto. I dati di detta commissione dovrebbero essere riportati sull'atto stesso.

La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 520/2002) uno dei seguenti atti:

  • l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;
  • copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale. In caso di difformita' il ricorso diventa inammissibile;
  • l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.

Anche la controparte, ovvero l'ufficio del ministero, l'ente o il concessionario nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e' perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta la inammissibilita'. Anche in questo caso la costituzione e' fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Eventuale sospensione dell'atto impugnato

Il ricorrente può chiedere, quando dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.

La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che "congela" l'atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, può anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l'ordinanza di sospensione, la controversia dev'essere trattata entro 90 giorni.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Eventuale integrazione dei motivi

Quando la controparte deposita documenti non conosciuti all'altra parte, si rende necessario procedere ad un integrazione dei motivi. Essa e' ammessa entro (tassativamente) 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito suddetto.

Se fosse gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In questo caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate.

Commissione tributaria provinciale - Esame preliminare del ricorso

La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, il quale include il fascicolo del ricorrente e della parte resistente.

Il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente di tale sezione esamina il ricorso in via preliminare e può dichiararne, con apposito decreto, l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti (decorrenza del termine di presentazione, mancanza di uno dei requisiti, etc.etc.), oppure, qualora ne sussistano i presupposti, l'interruzione, la sospensione o l'estinzione.

Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla stessa commissione o alla sezione di cui fa parte il presidente. Va notificato alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del presidente effettuato ad opera della segreteria. Successivamente, nel termine di 15 giorni, il reclamo va depositato in segreteria con le stesse modalita' della costituzione in giudizio del ricorrente.

Quindi si apre un vero e proprio contenzioso incidentale, in quanto anche le altre parti entro 15 giorni possono presentare controdeduzioni. La commissione, scaduti i termini, decide.

Se la commissione condivide l'operato del presidente sull'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo, la fase si chiude con una sentenza. Negli altri casi la commissione pronuncia un'ordinanza (non impugnabile) dove dispone per la prosecuzione del processo.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale » Terza fase - La trattazione della controversia

Inizia con la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza di trattazione, a cui provvede il presidente di sezione. La segreteria della commissione provvede a darne comunicazione alle parti, almeno 30 giorni (non festivi) prima dell'udienza.

Fino a 20 giorni prima dell'udienza le parti possono depositare documenti, e fino a 10 giorni possono presentare memorie illustrative.

Solitamente la controversia e' trattata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. E' possibile, comunque, l'udienza pubblica su istanza di una delle parti, che deve essere depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dall'udienza. Una volta deciso per l'udienza pubblica, il presidente non può piu' revocare tale decisione.

Il relatore riferisce i fatti e le questioni al collegio. Qualora l'udienza sia pubblica il presidente ammette alla discussione anche le parti. Della trattazione, o dell'udienza, e' redatto un verbale da parte del segretario. In taluni casi la commissione può disporre, su istanza di una delle parti, un differimento della discussione.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Tentativo conciliativo

Ciascuna delle parti può proporre davanti alla commissione, non oltre la prima udienza, la conciliazione parziale o totale della controversia, ovvero un accordo "amichevole". La proposta di conciliare può anche essere avanzata dalla commissione stessa, d'ufficio.

L'eventuale accordo dev'essere riportato su un verbale che costituisce titolo per riscuotere le somme tramite versamento unico o a rate (massimo otto rate trimestrali, che diventano dodici se l'importo dovuto supera euro 51.645,69), aggiungendo gli interessi legali e presentando una garanzia.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, della cifra dovuta (il totale o la prima rata) e con la presentazione di dette garanzie. Se una delle rate successive non viene pagata dall'obbligato o dal suo garante, l'amministrazione finanziaria può procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

La conciliazione permette di ridurre le sanzioni ad un terzo. In mancanza di accordo, la trattazione continua.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Emissione della sentenza

Il collegio giudicante, dopo la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio, delibera la decisione in segreto. Solitamente la cosa avviene subito, ma in certi casi la delibera può essere rinviata (di non oltre trenta giorni, in ogni caso).

La decisione della commissione, ovvero la sentenza, deve contenere:

  • indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se ci sono);
  • concisa esposizione dello svolgimento del processo;
  • richieste delle parti;
  • succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
  • dispositivo;

Deve inoltre riportare la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Viene resa pubblica mediante deposito del testo integrale in segreteria (entro 30 giorni), con la sottoscrizione del segretario. Il dispositivo della sentenza dev'essere comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito.

Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, che devono essere rilasciate entro cinque giorni dietro pagamento delle spese (bolli).

E' posto a carico di ciascuna parte interessata l'onere di provvedere alla notifica della sentenza alle altre parti, e di depositare, nei successivi 30 giorni, l'originale della notifica o copia autenticata in segreteria.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Impugnazione della sentenza

Per le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali tributarie si applicano le norme del codice di procedura civile, articolo 323 e seguenti Il termine per fare opposizione e' di 60 giorni dalla notifica della sentenza su istanza di parte e l'organo al quale ci deve rivolgere e' la commissione tributaria regionale.

In alcuni casi particolari (essenzialmente i vizi di illegittimita') si può ricorrere presso la corte di cassazione. In altri (dolo, pronuncia in base a prove false, ritrovamento di documenti decisivi prima non prodotti, etc.) si può impugnare la sentenza per revocazione.

Non ci soffermiamo piu' di tanto sulla materia. Volendo approfondire può essere consultata la normativa di riferimento (decreto legislativo546/92 e il codice di procedura civile).

Commissione tributaria provinciale - Sospensione interruzione ed estinzione del ricorso

Come gia' visto, durante l'esame preliminare del ricorso il presidente della sezione può disporre -con apposito decreto- la sospensione, l'interruzione o l'estinzione dello stesso.

Anche la stessa commissione può provvedere in tal senso, tramite emissione di un'ordinanza o di una sentenza.

Vediamo, in particolare, di cosa si tratta.

Commissione tributaria provinciale - Sospensione del ricorso

La sospensione del ricorso scatta qualora sorga l'esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsita' in atti o documenti (sollevata con la querela di falso) oppure quando si ponga una questione sullo stato e sulla capacita' delle persone (esclusa quella di stare in giudizio). In quest'ultima circostanza, essendo prevista la competenza esclusiva del tribunale civile, e' naturale che il giudice tributario sospenda il processo fino a quando la questione non sia decisa nella competente sede con sentenza passata in giudicato.

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo tributario ne' ad opera delle parti, ne' della Commissione, e neppure della Segreteria.

Dopo che e' cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro 6 mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione. Tale termine e' tassativo, se viene fatto trascorre inutilmente, l'intero processo si estingue.

Commissione tributaria provinciale - Interruzione del ricorso

L'interruzione del ricorso può aversi per morte di una delle parti; perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti diverse dall'ufficio tributario; morte, radiazione, sospensione dall'albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici.

Anche durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. La ripresa del processo interrotto compete alla parte colpita dall'evento, o ai suoi successori o a qualsiasi altra parte interessata, con istanza presentata al presidente della sezione entro 6 mesi da quando l'interruzione stessa e' stata dichiarata.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Estinzione del ricorso

Il ricorso può estinguersi per rinuncia del ricorrente o per inattività delle parti. Di seguito analizziamo dettagliatamente ciascuna delle due possibilità di estinzione del ricorso.

  • rinuncia al ricorso: il ricorrente che rinuncia al ricorso deve dichiararlo per iscritto e rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo). Tale dichiarazione non produce effetto se non e' accettata dalla controparte, per cui il giudice, constatata la disponibilità di entrambe le parti a definire il processo in questi termini, dichiara l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo.
    Sia la dichiarazione di rinuncia che quella di accettazione devono essere sottoscritte dalle parti o dai loro procuratori speciali, oltre che dai rispettivi difensori;
  • inattività delle parti: scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere, integrare il giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l'interruzione del giudizio stesso) non vi abbiano provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge;
  • cessazione della materia del contendere: si ha nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. L'esempio tipico e' il condono tributario, in cui per effetto di una nuova dichiarazione del contribuente e del conseguente pagamento di una maggiore imposta, l'amministrazione finanziaria rinuncia a continuare nella richiesta di maggiori (o diverse) pretese, rinunciando talvolta anche a sanzioni ed interessi.

23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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8 risposte a “Ricorso alla commissione tributaria provinciale e atti impugnabili”

  1. ISABELLA ha detto:

    ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?

    • weblog admin ha detto:

      Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.

  2. Sara ha detto:

    ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…

  3. ciro ha detto:

    salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie

  4. karalis ha detto:

    Sono anche io interessato alla risposta: se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche la sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 giorni dalla notifica della cartella?

    Commento di giuliano | Mercoledì, 24 Settembre 2008

    E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.

  5. karalis ha detto:

    Ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?

    Commento di antonio | Martedì, 9 Settembre 2008

    Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.

    La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.

  6. giuliano ha detto:

    sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
    se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?

  7. antonio ha detto:

    ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE

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