Ricorso alla commissione tributaria provinciale - Chi può procedere (e stare in giudizio)
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L’ente locale o il ministero possono essere presenti autonomamente o tramite dirigenti o titolari, rispettivamente, degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.
Gli altri soggetti possono anche stare in giudizio mediante procura generale o speciale e devono essere assistiti da un difensore abilitato (che, a seconda della materia trattata, può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un consulente del lavoro non dipendenti della pubblica amministrazione, etc., purche’ iscritti nei relativi albi professionali).
Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il difensore non e’ obbligatorio e il ricorrente può anche agire da solo. Per valore si intende l’importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni, il suo valore e’ costituito dalla somma delle stesse.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE