Commissione tributaria provinciale - Sospensione del ricorso
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La sospensione del ricorso scatta qualora sorga l’esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsita’ in atti o documenti (sollevata con la querela di falso) oppure quando si ponga una questione sullo stato e sulla capacita’ delle persone (esclusa quella di stare in giudizio). In quest’ultima circostanza, essendo prevista la competenza esclusiva del tribunale civile, e’ naturale che il giudice tributario sospenda il processo fino a quando la questione non sia decisa nella competente sede con sentenza passata in giudicato.
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo tributario ne’ ad opera delle parti, ne’ della Commissione, e neppure della Segreteria.
Dopo che e’ cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro 6 mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione. Tale termine e’ tassativo, se viene fatto trascorre inutilmente, l’intero processo si estingue.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Commenti e domande
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ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE