Ricorso alla Commissione tributaria provinciale - Tentativo conciliativo
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Ciascuna delle parti può proporre davanti alla commissione, non oltre la prima udienza, la conciliazione parziale o totale della controversia, ovvero un accordo “amichevole”. La proposta di conciliare può anche essere avanzata dalla commissione stessa, d’ufficio.
L’eventuale accordo dev’essere riportato su un verbale che costituisce titolo per riscuotere le somme tramite versamento unico o a rate (massimo otto rate trimestrali, che diventano dodici se l’importo dovuto supera euro 51.645,69), aggiungendo gli interessi legali e presentando una garanzia.
La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, della cifra dovuta (il totale o la prima rata) e con la presentazione di dette garanzie. Se una delle rate successive non viene pagata dall’obbligato o dal suo garante, l’amministrazione finanziaria può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
La conciliazione permette di ridurre le sanzioni ad un terzo. In mancanza di accordo, la trattazione continua.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE