Ricorso alla commissione tributaria provinciale
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La commissione provinciale tributaria svolge il ruolo di giudice tributario ed è l’organo competente per tutte le tipologie di contenzioso che hanno ad oggetto i tributi, di qualsiasi genere essi siano, compresi:
- i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);
- i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
- le sovrimposte, le addizionali e le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, nonche’ gli interessi ed ogni altro accessorio;
- le controversie riguardanti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una stessa particella;
- le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale;
- le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005 e ribadite dalle sentenze di Cassazione numero 8273/08 e 8279/08;
- le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione numero 3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006);
- le controversie in materia di TIA, la nuova “tariffa di igiene ambientale” relativa al servizio di smaltimento rifiuti (sentenza Cassazione numero 17526/2007);
- le controversie in materia di CANONE RAI (sentenza Cassazione -sezioni unite civili- numero 24010 del 20/11/07).
Le normative di riferimento sono il decreto legislativo546/92 (con aggiornamenti) ed il codice di procedura civile. Ne riportiamo un estratto, riassumendo -per utilita’ pratica- le caratteristiche principali del procedimento.
Per quanto riguarda le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005 e ribadite dalle sentenze di Cassazione numero 8273/08 e 8279/08 occorre precisare che restano fuori dalla competenza del giudice tributario le controversie inerenti la COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). La parte del d.l.203/2005 che si era espressa in tal senso, infatti, e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 64 del 10/3/08. Le controversie in merito alla COSAP vanno quindi al giudice ordinario.
23 Luglio 2013 · Paolo Rastelli
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Commenti e domande
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ho aderito alla rateizzazione delle cartelle esattoriali,la Serit deve togliermi l’ipoteca sull’immobile o no?
Equitalia sospende l’azione esecutiva, cioè non vende l’immobile ipotecato per recuperare il credito. Ma l’ipoteca verrà tolta solo a completamento del piano di rientro ed a spesedel debitore.
ciao, volevo sapere se la commissione provinciale fa riferimento alla sede dell’Ente al quale si ricorre e se presentando il ricorso tardivamente si ha cmq qualche possibilità…
salve!volevo sapere,se possibile. ho ricevuto la sentenza a mio favore dalla prefettura di una cartella che equitalia mi aveva costretto a pagare,adesso equitalia mi dice che se la sentenza non arriva anche a loro non possono rimborsarmi……è propio cosi? é poi mi dicono che me li restituiranno senza interessi!devo fidarmi?grazie
E’ anche necessario chiedere, insieme al ricorso, la sospensione di eventuali fermi amministrativi. Non solo del pagamento dell’importo iscritto a ruolo.
Il ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti.
La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.
sono anch’io interessato alla risposta che darai ad antonio,
se l’eventuale cartella di pagamento non ha vizi propri e si è già fatto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendo anche a sospensione del pagamento è praticamente inutile fare ulteriori attività nei 60 gg dalla notifica della cartella?
ciao…volevo chiederti…ma se presento ricorso devo comunque pagare in attesa dell’esito?GRAZIE