Come e a chi presentare ricorso contro la cartella esattoriale
La cartella deve essere impugnata presentando ricorso a giurisdizioni ed entro termini diversi, in funzione della tipologia di credito come dettagliato nella lista riportata di seguito.
- Commissione provinciale tributaria entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
- Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
- Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al Codice della Strada).
- Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge numero 689/81).
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Stai leggendo Come e a chi presentare ricorso contro la cartella esattoriale • Autore Antonella Pedone
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Salve, a luglio ho fatto un estratto ruolo e ho scoperto una serie di multe inerente a processi penali. Due mesi fa il mio avvocato mi ha consigliato di agire prima che arrivassero le multe,perchè secondo lui ci sono degli errori nel processo.Ha fissato un\\\\\\\’ udienza per contestare questa multa a parer suo ingiusta.Tre giorni fa mi è arrivata la fatidica multa, sono andata di nuovo negli ufficili di equitalia per vedere se potevo rateizzare nel frattempo di fare la causa per non farla aumentare, e invece facendo di nuovo l\\\\\\\’ estratto ruolo,c\\\\\\\’e\\\\\\\’ scritto la somma e in debito residuo 0.Il dipendente di equitalia ha detto che non devo pagare nulla e come se fosse stata annullata.Ora mi domando e\\\\\\\’ stata annullata o sospesa? Quando una multa si contesta e quindi si sospende momentaneamente nei terminali esce la dicitura sospesa? ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che evidentemente hanno sbagliato a metterla a ruolo.Cosa pensate? Cordiali saluti.
Purtroppo gli importi a ruolo non si autoannullano. Nella schermata che appare all’addetto ci sono, fra le altre, sicuramente le informazioni relative al motivo della sospensione, al funzionario abilitato che ha modificato lo status del ruolo ed alla data in cui è pervenuta la richiesta di sospensiva accordata dal giudice.
Naturalmente, la stampa che viene rilasciata al richiedente l’estratto di ruolo non prevede il dettaglio di tali informazioni d’ufficio.
La cartella esattoriale può essere contestata soltanto quando presenta difetti formali o di notifica, oppure se sussistono vizi di notifica dell’atto precedente.
Nel caso in cui l’atto che la precede sia stato regolarmente notificato, è possibile impugnare la cartella esattoriale esclusivamente per vizi propri, lasciando inalterata la validità dell’atto precedente.
La Cassazione ha più volte ribadito che riguardo alle sanzioni amministrative, se il verbale non è stato notificato, e dunque la cartella esattoriale viene ad essere effettivamente il primo documento con il quale il debitore prende conoscenza della pretesa creditizia, il contenuto stesso del verbale è contestabile – ovviamente bisognerà accertarsi che il verbale non sia stato effettivamente notificato, controllando eventualmente anche la possibilità di notifica per giacenza.
Dal tributo oggetto del documento dipendono i termini di ricorso della cartella esattoriale:
La cartella esattoriale deve essere oggetto di impugnazione entro termini di decadenza rigorosi
Come noto, le cartelle di pagamento, che contengono le pretese che vari enti pubblici vantano nei confronti dei contribuenti, devono essere impugnate entro termini di decadenza rigorosi.
Se non impugnate, infatti, comportano una sostanziale sanatoria dei vizi di cui sono gravate lasciando il contribuente praticamente privo di tutela e con l’obbligo di pagare gli importi indicati nella cartella stessa.
Le eccezioni
Sussistono, tuttavia, casi in cui è possibile impugnare anche le cartelle di pagamento scadute per le quali sono decorsi i termini ordinari di impugnazione.
Ciò si verifica quando la cartella è gravata da vizi tali da comportarne la sua assoluta inesistenza.
La cartella esattoriale affetta da vizio di notifica può essere impugnata anche fuori termine
Uno di questi casi è rappresentato da quelle notifiche eseguite senza il rispetto rigoroso della legge che pur portando a conoscenza del contribuente la pretesa economica dell’ente pubblico non possono essere considerate delle vere e proprie notifiche.
Ciò deriva dal fatto che sussiste una radicale e significativa differenza tra la conoscenza fattuale e la conoscenza legale della cartella: la prima consiste nella concreta conoscenza del contenuto di un atto, conoscenza che può avvenire in molti modi e senza specifiche formalità; la seconda, invece, è la conoscenza acquisita nelle forme previste dalla legge.
È soltanto quest’ultima che ha rilievo agli occhi della legge. Dovendosi ritenere necessaria la conoscenza legale affinché l’atto venga ad esistenza, laddove le rigorose procedure previste dalla legge non siano osservate la conseguenza è la inesistenza giuridica della cartella.
A tale proposito, si ricorda che le modalità di notifica sono previste esplicitamente dall’art. 26, D.P.R. 602/1973 secondo cui “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionari, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
In molti casi, tuttavia, l’agente della riscossione provvedere direttamente alla notifica degli atti attraverso l’invio in proprio di una lettera raccomandata, come una lettura superficiale della norma ora citata potrebbe autorizzare.
Una recente sentenza
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 909 del 16 novembre 2009, tuttavia, ha ritenuto che tale operato non sia legittimo perché l’ultima parte della disposizione (la notifica può essere eseguita anche a mezzo raccomandata) non può essere letta in modo avulso da quanto la precede e, pertanto, non può ritenersi l’agente della riscossione legittimato a notificare gli atti in proprio a mezzo lettera raccomandata.
Infatti, il secondo periodo dell’art. 26 “non è altro che la prosecuzione del primo […] tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati» e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione”.
Ne deriva che, non potendo essere considerata legittima la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e pretendendo la legge tale circostanza per l’esistenza stessa della cartella (conoscenza legale), la cartella notificata a mezzo posta è una cartella inesistente che, quindi, può essere impugnata anche decorsi i termini ordinari di impugnazione.
di Diego Conte per indebitati.it