Il ricorso avverso la cartella esattoriale

Ricorso contro la cartella esattoriale - Vizi formali della cartella

Hai ricevuto una cartella esattoriale della Equitalia Gerit spa? Puoi presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.

  1. Possibili motivi di impugnazione
  2. Come impugnare la cartella
  3. Il ricorso avverso la cartella sospende l'esecuzione?
  4. Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?

In generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri.

Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Ricorso contro la cartella esattoriale - Mancata o irregolare notifica di precedenti avvisi di accertamento

La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.

Se prima della cartella non è stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.

Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.

Riguardo i possibili vizi di notifica, si deve tenere presente che questa va effettuata secondo le seguenti regole, a pena di nullità.

La notifica della cartella può essere fatta:

  • nelle mani proprie del destinatario (ovunque questi si trovi);
  • nelle mani di soggetti terzi (in questo caso solo nel domicilio del destinatario).

Possono ricevere la notifica i seguenti soggetti terzi:

  • persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purchè non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento.

Se la notifica non è fatta a mani del destinatario, l'atto dev'essere consegnato, con la relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

In caso di notifica a mezzo posta, vi è l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

Ricorso contro la cartella esattoriale - Prescrizione

La cartella inoltre può essere contestata se è stata notificata oltre i termini di prescrizione del credito.

Il termine di prescrizione è diverso a seconda del credito per cui si procede.

In particolare il termine di prescrizione è:

  • per le sanzioni amministrative (es. sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada): 5 anni dalla data dell'infrazione.
  • per i tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): 5 anni per la notifica degli avvisi di accertamento; 3 anni per l'emissione delle cartelle esattoriali. Questi temrini iniziano a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento (ossia dal 31 dicembre).
  • per il bollo auto: 3 anni (precisamente il termine scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento). Si precisa che la legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle Regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002. Le Regioni che vi hanno aderito hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.
  • per il canone RAI il termine di prescrizione è di 10 anni dalla scadenza.

ATTENZIONE: le diffide e gli avvisi di accertamento interrompono il termine di prescrizione che ricomincia a decorrere ex novo dal giorno in cui si è ricevuto l'ultimo atto interruttivo. Pertanto, se prima della cartella esattoriale era stato correttamente notificato il verbale di accertamento o altro avviso di pagamento, il termine di prescrizione deve essere calcolato da questo ultimo atto.

NOTA BENE: la prescrizione deve essere fatta valere impugnando l'atto entro i termini di legge. Se l'atto non viene impugnato tempestivamente, bisognerà attendere il decorso di un nuovo periodo di prescrizione.

Come e a chi presentare ricorso contro la cartella esattoriale

La cartella deve essere impugnata presentando ricorso a giurisdizioni ed entro termini diversi, in funzione della tipologia di credito come dettagliato nella lista riportata di seguito.

  • Commissione provinciale tributaria entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
  • Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
  • Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al Codice della Strada).
  • Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge numero 689/81).

Il ricorso contro la cartella esattoriale sospende l'esecuzione?

Il ricorso contro la cartella esattoriale non sospende l'esecuzione della cartella stessa.

Dopo 60 giorni dalla notifica, infatti, Equitalia potrà iniziare le procedure esecutive anche se la cartella è stata impugnata.

Come evitarlo?

Premesso che raramente l'esecuzione forzata inizia dopo 60 giorni (in genere passano anni), si può chiedere in sede di impugnazione la sospensione dell'esecuzione.

Se il Giudice concede la sospensione, le procedure esecutive non potranno essere iniziate fino all'esito del ricorso.

Se invece il Giudice non concede la sospensione, il Contribuente, se non vuole rischiare di subire l'esecuzione forzata, potrà pagare quanto richiesto, salvo il diritto alla restituzione delle somme in caso di accoglimento del ricorso.

Termini per il ricorso contro la cartella esattoriale - Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate o se non è stata concessa la sospensione in sede di impugnazione, l'Agente della riscossione può:

  • disporre il fermo amministrativo dell'auto;
  • effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
  • avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).

L'esecuzione forzata deve essere iniziata entro 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale.

Vi è, però, un orientamento minoritario secondo cui l'inizio dell'esecuzione forzata deve avvenire negli stessi termini previsti per la prescizione del credito per cui si procede (ad esempio, se si tratta di contravvenzioni stradali, entro 5 anni).

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Per ulteriori approfondimenti sul ricorso contro la cartella esattoriale, consulta questa sezione.

27 Agosto 2013 · Antonella Pedone


Commenti e domande

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4 risposte a “Il ricorso avverso la cartella esattoriale”

  1. luna78 ha detto:

    Salve, a luglio ho fatto un estratto ruolo e ho scoperto una serie di multe inerente a processi penali. Due mesi fa il mio avvocato mi ha consigliato di agire prima che arrivassero le multe,perchè secondo lui ci sono degli errori nel processo.Ha fissato un\\\\\\\’ udienza per contestare questa multa a parer suo ingiusta.Tre giorni fa mi è arrivata la fatidica multa, sono andata di nuovo negli ufficili di equitalia per vedere se potevo rateizzare nel frattempo di fare la causa per non farla aumentare, e invece facendo di nuovo l\\\\\\\’ estratto ruolo,c\\\\\\\’e\\\\\\\’ scritto la somma e in debito residuo 0.Il dipendente di equitalia ha detto che non devo pagare nulla e come se fosse stata annullata.Ora mi domando e\\\\\\\’ stata annullata o sospesa? Quando una multa si contesta e quindi si sospende momentaneamente nei terminali esce la dicitura sospesa? ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che evidentemente hanno sbagliato a metterla a ruolo.Cosa pensate? Cordiali saluti.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Purtroppo gli importi a ruolo non si autoannullano. Nella schermata che appare all’addetto ci sono, fra le altre, sicuramente le informazioni relative al motivo della sospensione, al funzionario abilitato che ha modificato lo status del ruolo ed alla data in cui è pervenuta la richiesta di sospensiva accordata dal giudice.

      Naturalmente, la stampa che viene rilasciata al richiedente l’estratto di ruolo non prevede il dettaglio di tali informazioni d’ufficio.

  2. Ornella De Bellis ha detto:

    La cartella esattoriale può essere contestata soltanto quando presenta difetti formali o di notifica, oppure se sussistono vizi di notifica dell’atto precedente.

    Nel caso in cui l’atto che la precede sia stato regolarmente notificato, è possibile impugnare la cartella esattoriale esclusivamente per vizi propri, lasciando inalterata la validità dell’atto precedente.

    La Cassazione ha più volte ribadito che riguardo alle sanzioni amministrative, se il verbale non è stato notificato, e dunque la cartella esattoriale viene ad essere effettivamente il primo documento con il quale il debitore prende conoscenza della pretesa creditizia, il contenuto stesso del verbale è contestabile – ovviamente bisognerà accertarsi che il verbale non sia stato effettivamente notificato, controllando eventualmente anche la possibilità di notifica per giacenza.

    Dal tributo oggetto del documento dipendono i termini di ricorso della cartella esattoriale:

    1. le imposte sui redditi, le imposte di registro, catastali e ipotecarie, le tasse automobilistiche, il canone Rai, i tributi, e altre imposte simili hanno un termine di presentazione di 60 giorni, entro i quali bisogna rivolgersi al giudice tributario (commissione provinciale tributaria).
    2. i contributi previdenziali prevedono un termine di 40 giorni, entro i quali bisognerà rivolgersi al giudice del lavoro;
    3. le sanzioni amministrative (ad esempio le multe del codice della strada), hanno un termine di 30 giorni, entro la cui scadenza è necessario far riferimento al giudice di pace del comune di competenza dell’infrazione commessa.
  3. diego conte ha detto:

    La cartella esattoriale deve essere oggetto di impugnazione entro termini di decadenza rigorosi

    Come noto, le cartelle di pagamento, che contengono le pretese che vari enti pubblici vantano nei confronti dei contribuenti, devono essere impugnate entro termini di decadenza rigorosi.

    Se non impugnate, infatti, comportano una sostanziale sanatoria dei vizi di cui sono gravate lasciando il contribuente praticamente privo di tutela e con l’obbligo di pagare gli importi indicati nella cartella stessa.

    Le eccezioni

    Sussistono, tuttavia, casi in cui è possibile impugnare anche le cartelle di pagamento scadute per le quali sono decorsi i termini ordinari di impugnazione.

    Ciò si verifica quando la cartella è gravata da vizi tali da comportarne la sua assoluta inesistenza.

    La cartella esattoriale affetta da vizio di notifica può essere impugnata anche fuori termine

    Uno di questi casi è rappresentato da quelle notifiche eseguite senza il rispetto rigoroso della legge che pur portando a conoscenza del contribuente la pretesa economica dell’ente pubblico non possono essere considerate delle vere e proprie notifiche.

    Ciò deriva dal fatto che sussiste una radicale e significativa differenza tra la conoscenza fattuale e la conoscenza legale della cartella: la prima consiste nella concreta conoscenza del contenuto di un atto, conoscenza che può avvenire in molti modi e senza specifiche formalità; la seconda, invece, è la conoscenza acquisita nelle forme previste dalla legge.

    È soltanto quest’ultima che ha rilievo agli occhi della legge. Dovendosi ritenere necessaria la conoscenza legale affinché l’atto venga ad esistenza, laddove le rigorose procedure previste dalla legge non siano osservate la conseguenza è la inesistenza giuridica della cartella.

    A tale proposito, si ricorda che le modalità di notifica sono previste esplicitamente dall’art. 26, D.P.R. 602/1973 secondo cui “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionari, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    In molti casi, tuttavia, l’agente della riscossione provvedere direttamente alla notifica degli atti attraverso l’invio in proprio di una lettera raccomandata, come una lettura superficiale della norma ora citata potrebbe autorizzare.

    Una recente sentenza

    La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 909 del 16 novembre 2009, tuttavia, ha ritenuto che tale operato non sia legittimo perché l’ultima parte della disposizione (la notifica può essere eseguita anche a mezzo raccomandata) non può essere letta in modo avulso da quanto la precede e, pertanto, non può ritenersi l’agente della riscossione legittimato a notificare gli atti in proprio a mezzo lettera raccomandata.

    Infatti, il secondo periodo dell’art. 26 “non è altro che la prosecuzione del primo […] tenendo come riferimento il punto principale dell’articolato laddove specifica che «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati» e la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione”.

    Ne deriva che, non potendo essere considerata legittima la notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e pretendendo la legge tale circostanza per l’esistenza stessa della cartella (conoscenza legale), la cartella notificata a mezzo posta è una cartella inesistente che, quindi, può essere impugnata anche decorsi i termini ordinari di impugnazione.

    di Diego Conte per indebitati.it

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