Ricorso a cartella esattoriale originata da multe

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Vorrei proporre ricorso ad una cartella esattoriale ricevuta alcuni giorni fa ed originata da omesso pagamento di una multa per violazione al codice della strada. E' possibile e quali sono le azioni proponibili per il ricorso a cartella esattoriale emessa per questa tipologia di sanzioni?

Ricorso a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative (violazioni s.)

Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli articoli 27 legge numero 689/81 e 206 del codice della strada - come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr.

sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 8200/2009)   e come confermato poi dall'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo -  sono:

1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex articoli 22 e 23 legge numero 689/81;
2. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
3. l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione ex articoli 22 e 23 Legge numero 689/81

La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto nel ricorso a cartella esattoriale -  originata dal mancato pagamento di multe per violazione al codice della strada - dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione.  Sull’avviso di ricevimento  il Servizio postale dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell'addetto al recapito.

Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell'infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in  proposito,  impugnando  l’atto  di  accertamento -  prodromico  a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato - entro 60 gg. dalla notifica.

Sul punto e'  intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando che il ricorso a cartella esattoriale riguardante infrazioni al codice della strada, può essere presentato al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e' viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e' il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.

Il termine per questo tipo di ricorso a cartella esattoriale e' di 30 giorni (anche 60, così come stabilito dalla sentenza di Cassazione numero  12505/2011.) dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Il giudice di pace competente è quello della zona ove e' avvenuta l'infrazione.

Quindi è  importante e decisivo verificare sempre, al momento in cui si riceve una cartella di pagamento, anche fosse il primo atto con cui si apprende del procedimento sanzionatorio in corso, l'esistenza e la validita' della notifica di un verbale di accertamento.

Spesso, anche se non si e' materialmente ricevuto l'atto, e' possibile che vi sia stata comunque legale notifica dello stesso.

Non solo, e' necessario fare copia della relata dell'ufficiale giudiziario per verificare se la procedura di conoscenza legale sia stata effettuata nei modi e nei termini previsti, escludendo altre  possibilità che comprendono, ad esempio, la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Laddove detta notifica dovesse essere inequivocabilmente viziata, si potra' procedere nel ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni (sessanta se proprio ci si vuole affidare alla sentenza di Cassazione 12505/2011 appena citata) dal ricevimento della cartella e, alternativamente, contestare sia il merito della violazione sanzionata, ovvero anche solo i vizi propri della cartella stessa.

L’opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile

L’opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale  riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il ricorso a cartella esattoriale deve essere proposto al giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

L’opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 617 codice di procedura civile)

Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità dell'azione di ricorso a cartella esattoriale di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

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16 Febbraio 2009 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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6 risposte a “Ricorso a cartella esattoriale originata da multe”

  1. giovanni di ruggiero ha detto:

    Opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative (violazioni c.d.s.)

    Come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005) e confermato poi dall’art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada, sono:

    1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689/81;
    2. l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
    3. l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

    L’opposizione ex art.23 Legge n.689/81

    La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

    L’opposizione ex art.615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

    L’opposizione agli atti esecutivi

    Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell’art. 27 della legge n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

  2. marta de stefano ha detto:

    Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:

    a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori e va proposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;

    b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

    c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora;

    – In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’articolo 209 del codice della strada – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali – sia dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

  3. ermelinda testa ha detto:

    Capita spesso che una cartella esattoriale, originata da una sanzione per violazione del codice della strada, arrivi a un genitore defunto.

    Se si tratta di una sanzione amministrativa non fiscale, per esempio una contravvenzione stradale, la cartella deve essere archiviata, perché l’articolo 7 della legge n. 689/1981 vieta espressamente la trasmissibilità di ogni sanzione amministrativa agli eredi.

  4. francesca ha detto:

    gli eredi sono tenuti a pagare gli interessi di mora su cartella esattoriale?
    grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Credo che per violazione del CdS la sanzione si estingua con la morte del trasgressore, se questo non è coobbligato con il proprietario del veicolo in vita (cioè quando trasgressore e proprietario sono la stessa persona).

  5. vladimir panebianco ha detto:

    Multe nulle se il civico di casa è sbagliato – la Cassazione dà ragione ad un automobilista

    Sono da considerarsi nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l’ufficiale giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso con cui si dà comunicazione della sanzione amministrativa.

    Parola di Cassazione che ha dato ragione ad un automobilista della capitale Sante C., che si era visto recapitare a casa una cartella esattoriale con la quale il Comune di Roma gli intimava il pagamento di 331 euro in seguito a tre sanzioni amministrative di cui peraltro non era mai stato portato a conoscenza.

    Le raccomandate, ricostruisce la sentenza 19323 della seconda sezione civile, ”non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza”. In una delle notifiche, poi, ”risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante”.

    Per il giudice di pace di Roma, nell’aprile 2005, l’automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l’assenza del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito con raccomandata con avviso di ritorno. Secondo il giudice di pace, dunque, ”la compiuta giacenza si riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno”.

    Contro questa decisione Sante C. ha fatto ricorso in Cassazione facendo notare diversi errori di notifica che rendevano nulle le multe, vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta di casa dell’avviso di deposito delle multe in comune. Insomma, l’atto di avviso dell’avvenuto deposito delle multe secondo l’automobilista non era giunto a sua conoscenza e tanto bastava per invalidare la cartella esattoriale.

    Piazza Cavour ha giudicato ”fondato” il ricorso e lo ha assolto annullando la cartella esattoriale in cui si intimava all’automobilista di sborsare le oltre 300 euro di multa.

    In particolare i supremi giudici mettono in chiaro che ”non si può prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti”.

    Sicché, concludono gli ‘ermellini’, ”il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica” vuoi perché l’ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico dell’abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l’avviso, ”se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio”.

    Di conseguenza, ”in assenza di notifica valida l’obbligo di pagare la somma dovuta si estingue”.

    Il Comune di Roma è stato inoltre condannato a pagare 400 euro di spese processuali.

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