Ricorso a cartella esattoriale originata da multe

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Vorrei proporre ricorso ad una cartella esattoriale ricevuta alcuni giorni fa ed originata da omesso pagamento di una multa per violazione al codice della strada. E' possibile e quali sono le azioni proponibili per il ricorso a cartella esattoriale emessa per questa tipologia di sanzioni?

Ricorso a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative (violazioni s.)

Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli articoli 27 legge numero 689/81 e 206 del codice della strada - come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr.

sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 8200/2009)   e come confermato poi dall'articolo 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo -  sono:

1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex articoli 22 e 23 legge numero 689/81;
2. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
3. l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione ex articoli 22 e 23 Legge numero 689/81

La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto nel ricorso a cartella esattoriale -  originata dal mancato pagamento di multe per violazione al codice della strada - dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione.  Sull’avviso di ricevimento  il Servizio postale dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell'addetto al recapito.

Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell'infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in  proposito,  impugnando  l’atto  di  accertamento -  prodromico  a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato - entro 60 gg. dalla notifica.

Sul punto e'  intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando che il ricorso a cartella esattoriale riguardante infrazioni al codice della strada, può essere presentato al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e' viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e' il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.

Il termine per questo tipo di ricorso a cartella esattoriale e' di 30 giorni (anche 60, così come stabilito dalla sentenza di Cassazione numero  12505/2011.) dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Il giudice di pace competente è quello della zona ove e' avvenuta l'infrazione.

Quindi è  importante e decisivo verificare sempre, al momento in cui si riceve una cartella di pagamento, anche fosse il primo atto con cui si apprende del procedimento sanzionatorio in corso, l'esistenza e la validita' della notifica di un verbale di accertamento.

Spesso, anche se non si e' materialmente ricevuto l'atto, e' possibile che vi sia stata comunque legale notifica dello stesso.

Non solo, e' necessario fare copia della relata dell'ufficiale giudiziario per verificare se la procedura di conoscenza legale sia stata effettuata nei modi e nei termini previsti, escludendo altre  possibilità che comprendono, ad esempio, la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Laddove detta notifica dovesse essere inequivocabilmente viziata, si potra' procedere nel ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni (sessanta se proprio ci si vuole affidare alla sentenza di Cassazione 12505/2011 appena citata) dal ricevimento della cartella e, alternativamente, contestare sia il merito della violazione sanzionata, ovvero anche solo i vizi propri della cartella stessa.

L’opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile

L’opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale  riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il ricorso a cartella esattoriale deve essere proposto al giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale stessa.

L’opposizione agli atti esecutivi (ex articolo 617 codice di procedura civile)

Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità dell'azione di ricorso a cartella esattoriale di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Costituzionale numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Per porre una domanda sul ricorso a cartella esattoriale originata da multe, clicca qui.

16 Febbraio 2009 · Giuseppe Pennuto




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