Ricorso a cartella esattoriale per multa mai notificata – sessanta giorni di tempo dalla notifica della cartella

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

In tema di ricorso a cartella esattoriale originata da multa per violazione del codice della strada - in mancanza di contestazione immediata della violazione e di successiva notifica del verbale di multa - il ricorso a  cartella esattoriale ha funzione recuperatoria della tutela che la parte sanzionata non ha potuto a suo tempo esperire.

In parole semplici vige la regola secondo la  quale il ricorso a cartella esattoriale deve comunque consentire la contestazione dei  vizi e/o delle irregolarità di notifica che hanno determinato il mancato pagamento della multa, con la conseguente iscrizione a ruolo,  e della cui esistenza il presunto trasgressore è venuto a conoscenza solo quando gli è stata notificata la cartella esattoriale.

La Corte di Cassazione aveva già enunciato questo principio generale stabilendo che, nella fattispecie (cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa ed emessa senza essere preceduta da una corretta  notifica del verbale di accertamento)  può essere esperita opposizione in analogia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81 (casi speciali di sanzioni amministrative  accessorie e opposizione all'ordinanza ingiunzione - vedasi a tale proposito le sentenze 489/2000, 491/2000,   562/2000  e  1162/2000 tutte emesse a sezioni unite,  nonchè le numero 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005 e 8200/2009).

Il principio già espresso dalla Corte era  finalizzato, appunto, a concedere  all'interessato la facoltà di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81 per i casi speciali di sanzioni amministrative  accessorie e per l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione.  In pratica si assicurava al cittadino in sede di ricorso a cartella esattoriale originata da una multa non notificata o notificata in difformità a quanto previsto dalle procedure di legge (ricordiamo che la mancata o non corretta notifica del verbale comporta inesistenza della sanzione)  la facoltà di eccepire - nel termine di 30 giorni ed innanzi al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui era  stata commessa la  violazione  -  vizi e/o irregolarità di notifica del verbale di accertamento.

I vizi deducibili (ovvero le irregolarità che si possono far rilevare in modo da annullare la multa e la cartella esattoriale ad essa sottesa) sono sostanzialmente la mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento della violazione:

a) per cambio di residenza;
b) per l'assenza temporanea (temporanea irreperibilità) del sanzionato dalla propria residenza;
c) per cause o impedimenti legittimi.

Il mancato rispetto delle formalità di notifica previste dalla legge è più frequente di quanto non sembri. Si ha, ad esempio, con la notifica al portiere non autorizzato, con la notifica secondo il rito previsto con i destinatari irreperibili quando era nota diversa residenza, notifica a vecchia residenza, notifica a persona non convivente, notifica al portiere che non viene individuato e che non sottoscrive l'originale per ricevuta ecc..

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 689/81 prescrive che, contro l’ordinanza  ingiunzione di pagamento nei casi speciali di sanzioni amministrative accessorie,  gli interessati possono proporre ricorso a cartella esattoriale davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.  L'articolo  23, comma 1 della stessa legge, dispone che il giudice, se il ricorso a cartella esattoriale è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo  22 (dunque trenta giorni)  ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza sulla quale può essere effettuati ricorso in Cassazione.

Adesso, con  la sentenza numero 12505/2011  si stabilisce che il termine per il ricorso a cartella esattoriale originata da multa non pagata - per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione - è di sessanta giorni e non di trenta.

Il caso prende spunto da un automobilista che si era rivolto alla Cassazione contro la pronuncia con cui il Giudice di Pace  aveva dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso a cartella esattoriale originata da una multa mai notificata. Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della legge legge 689/81, articolo 23, comma 1,  aveva dichiarato inammissibile il ricorso a cartella esattoriale, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa.

Il ricorrente aveva lamentato l'incongruenza del principio già fissato dai giudici di cassazione, in base al quale il ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni per una multa mai notificata deve svolgere azione "recuperatoria", con il comma 1 dell'articolo 204 bis del  codice della strada le cui previsioni, invece, accordano al trasgressore la possibilità di proporre ricorso contro un verbale di multa ( e quindi anche contro eventuali vizi e/o irregolarità di notifica) entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o di formale notifica della stessa (contestazione differita).  La Cassazione ha ritenuto la censura fondata.

Per riassumere,  il ricorso a cartella esattoriale,  ex articoli 22 e 23 della legge numero 689/81, è esperibile qualora la cartella esattoriale stessa  è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione. Ciò allo scopo di consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela.  Il ricorso contro i vizi e/o irregolarità di notifica del verbale può essere proposto al giudice di pace del luogo ove risulta essere  stata rilevata l'infrazione,  nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito -  incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto deve esibire, a riprova del perfezionamento della procedura di contestazione, l’originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore.  Sull’avviso di ricevimento deve essere annotata l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del destinatario che dell'addetto al recapito.

Ora, anche se per le violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2011 i termini per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sono stati ridotti a 30 (trenta giorni) giorni, è pur vero che è rimasta immutata la possibilità di impugnare il verbale di multa innanzi al Prefetto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

E quindi il termine fissato dalla Suprema Corte  per consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela - nel caso in cui la cartella esattoriale  è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione - deve intendersi fissato in 60 (sessanta giorni) dalla notifica della cartella esattoriale anche per violazioni commesse dopo il 6 ottobre 2011.

12 Giugno 2011 · Simone di Saintjust




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

5 risposte a “Ricorso a cartella esattoriale per multa mai notificata – sessanta giorni di tempo dalla notifica della cartella”

  1. egle76 ha detto:

    Salve,vorrei il vostro parere su un guaio che sto subendo e dal quale non sembro avere via d’uscita.Mio padre ha emesso nell’anno 2002 un assegno senza provvista,laPrefettura spedì una lettera di contestazione,notificata al portiere e mai ricevuta in casa.Nel 2007, invece,arrivò l’ordinanza,notificata al portiere (diverso dal precedente) e riportante la sanzione.Il portiere la ritirò firmandola e la consegnò nelle mani di una parente di un omonimo,stesso residence di 10 scale, 160 famiglie, stesso nome e cognome,indirizzo e numero civico ma diversa scala (non indicata dalla Prefettura nell’indirizzo del destinatario).Gli avvocati dicono che la Prefettura ha notificato correttamente al portiere e che quest’ultimo in buona fede ha sbagliato,e, che, pur se quest’ultimo testimonia e riporta il registro delle corrispondenze con la firma del parente dell’omonimo,noi perderemmo se facessimo ricorso.Così da 500 euro di sanzione al 2007 (mai ricevuta) adesso sono costretta a pagare 1000 euro alla serit.

    • La procedura di notifica al portiere prevede sempre il contestuale avviso al destinatario. Dunque, a mio parere, la notifica non è stata correttamente perfezionata se suo padre non ha ricevuto, successivamente, la raccomandata informativa sull’avvenuta consegna a terzi dell’atto a lui destinato.

      Molto probabilmente, gli avvocati saranno del parere che le spese legali per evitare l’aggravio di 500 euro (anche se la sentenza dovesse essere favorevole e con vittoria parziale di spese) supererebbero l’importo stesso. E per questo ritengono, forse, più conveniente non avviare un contenzioso.

      Ma se si tratta di una questione di principio …

    • egle76 ha detto:

      Buongiorno e grazie della cortese risposta, la notifica in questione è avvenuta nel 2007 quando non erano tenuti a mandarci un avviso di notifica a terzi.Non abbiamo opposto ricorso,ma ci creda,c’è rimasta tanta rabbia e, al momento, mio padre è in ospedale per un brutto male e non sappiamo proprio come chiedergli questa somma ingente.

  2. giorgio frangipane ha detto:

    Per la Cassazione raddoppia il termine per l’impugnazione se la multa non è stata notificata

    L’opposizione può essere proposta entro sessanta giorni e non in trenta al fine di garantire il diritto di difesa con finalità “recuperato ria”

    Se il verbale di accertamento per un’infrazione al Codice della Strada non è mai stato notificato il termine per impugnare la cartella esattoriale non è di trenta giorni ma di sessanta.

    Lo precisa un’ordinanza della sesta sezione civile della Cassazione resa in data 08 giugno 2011 riportata da Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ha accolto le doglianze di un cittadino che si era visto dichiarare inammissibile da un giudice di pace il ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad una multa per una violazione al codice della strada solo perché questi lo aveva presentato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica dell’atto esecutivo.

    Gli ermellini sulla scorta di un orientamento consolidato della Suprema Corte (cass. N. 3647/2007) hanno ribadito che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del messo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada”.

  3. Noi Consumatori ha detto:

    Sessanta giorni e non più trenta per garantire al cittadino che ha subito una multa il tempo per impugnare la cartella esattoriale, nei casi in cui il verbale non sia mai stato notificato al trasgressore. Lo sottolinea un’ordinanza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, depositata in settimana. I giudici hanno accolto dunque l’istanza di un cittadino che aveva avuto una risposta negativa dal giudice di pace presso il quale aveva contestato (oltre 30 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo) la cartella di pagamento per una violazione del codice della strada.

    La Suprema corte richiama così una sua precedente sentenza (3647/2007) nella quale gli ermellini scrivevano: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione ‘recuperatoria’ del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!