La richiesta di documentazione sulle operazioni effettuate in conto corrente
La richiesta di documentazione su singole operazioni in conto corrente del cliente deve essere inquadrata e valutata nell'ambito dell'articolo 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela), il cui comma 4 dispone che Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Negli stessi termini si esprimono anche le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, le quali alla Sez. IV, par. 4 (Richiesta di documentazione su singole operazioni) prevedono che Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
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