Procedura di richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura – Come evitare il protesto e la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)


Come evitare il protesto e la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) per l'emissione di un assegno privo di copertura

Prima di passare alla trattazione del richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura, ci sembra utile ricordare che per traente si intende il soggetto che emette l'assegno; la banca trattaria è la banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno al beneficiario (o portatore, in caso di assegni trasferibili); la banca negoziatrice è la banca alla quale il beneficiario consegna l'assegno con delega all'incasso conferita con la girata per incasso o per procura, così come previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1736/1933 (legge assegno).

Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice presuppone, ovviamente, che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell'assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente).

Sull'idoneità del richiamo ad impedire l’iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della giurisprudenza di merito l'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) non va effettuata, in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento, venga meno la pretesa di incasso ad esso sottesa. Pertanto anche il richiamo del titolo da parte del portatore sarebbe idoneo a impedire la segnalazione.

Altra parte della giurisprudenza conferisce rilevanza al profilo temporale, sulla base del presupposto che, nel caso di emissione senza provvista, l’illecito deve intendersi perfezionato nel momento in cui il procedimento di presentazione del titolo per l'incasso si conclude con l’ufficiale constatazione dell’assenza di provvista e, quindi, nel momento della presentazione per il pagamento, che coincide con la presentazione nella stanza di compensazione o con il perfezionamento della procedura telematica interbancaria di check truncation per gli assegni di importo non superiore ai 5 mila euro.

In pratica, secondo tale orientamento, l'eventuale richiamo dell’assegno da parte della banca negoziatrice, ove successivo alla presentazione nella stanza di compensazione (o al perfezionamento della procedura telematica interbancaria di check truncation), non esime la banca trattaria dall'osservanza di tutti gli adempimenti di legge concernenti sia la revoca di sistema, sia l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa, sia l'eventuale protesto.

Concludendo: un atto di autonomia negoziale come il richiamo di un assegno da parte del beneficiario/portatore non è, in generale, idoneo a soddisfare gli interessi della fede pubblica lesi dall'emissione dell'assegno privo di provvista. Non casualmente, infatti, la circolazione degli assegni bancari è presidiata da norme a tutela del pubblico interesse in ragione della loro funzione di strumento di pagamento, sicché il bene giuridico tutelato è costituito dall'affidamento che la collettività ripone nell'assegno come mezzo per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Al fine di evitare l’iscrizione in CAI o il protesto, a fronte dell'emissione di un assegno privo di copertura, è possibile ricorrere alla procedura di richiamo dell'assegno, purché il richiamo intervenga prima della presentazione del titolo al pagamento e cioè prima dell'ufficiale constatazione dell’assenza di provvista.

2 Ottobre 2024 · Simonetta Folliero

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