Riapertura dei termini per la definizione agevolata a saldo stralcio di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

Il Decreto Legge 34/2019 (decreto Crescita), ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018 a saldo stralcio, per i carichi esattoriali (cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi) affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Fino al giorno 31 luglio 2019, si potrà aderire scegliendo di pagare in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) oppure nel numero massimo di 5 rate consecutive scadenti il 30 novembre 2019 (35% del dovuto), il 31 marzo 2020 (20%), il 31 luglio 2020 (15%), il 31 marzo 2021 (15%), e il 31 luglio 2021(15%).

Possono aderire alla Definizione per estinzione dei debiti, cosiddetta a saldo e stralcio cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi, affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica con carichi affidati all'Agente della riscossione derivanti esclusivamente dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali nonché dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per dimostrare la sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore a 20 mila euro oppure, indipendentemente dal valore ISEE deve essere già aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, la procedura di liquidazione di cui alla legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione si può richiedere il prospetto informativo dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 relativamente ad uno specifico codice fiscale.

I debiti esattoriali ammessi possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive per violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (articolo 35 legge 689/1981) versando:

I debitori per cui è stata aperta - alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei debiti esattoriali, tramite estinzione a saldo stralcio - la procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14 quinquies della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, saranno chiamati versare solo il 10% dell'importo complessivamente dovuto (indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), oltre all'aggio spettante all'agente della riscossione (6% calcolato sulle somme versate a saldo stralcio) e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

6 Luglio 2019 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!