Revoca assegnazione della casa coniugale – l’importo dell’assegno di mantenimento non deve essere necessariamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e indice di tale tenore di vita puo’ essere l’attuale disparita’ di posizioni economiche tra i coniugi.

E’ vero che non puo’ assegnarsi la casa coniugale al coniuge non proprietario, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente ed è anche vero nel quantificare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente piu’ debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente e le risorse finanziarie adeguate a reperire un nuovo alloggio.

Tuttavia, l’ammontare dell’assegno di mantenimento disposto per il coniuge più debole e privo della casa non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell’immobile che questi deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente piu’ modesta, ancorche’ decorosa.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15272/15.

5 Settembre 2015 · Ornella De Bellis


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