Decadenza della pretesa di applicazione dell’aliquota ordinaria per l’imposta di registro conseguente a revoca delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della prima casa

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato per l'acquisto della prima casa, è soggetto a termine triennale di decadenza.

Tale termine di decadenza decorre a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto.

Invece, il termine triennale di decadenza per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato per l'acquisto della prima casa decorre, qualora il proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultimo situazione.

La giurisprudenza di legittimità, in sostanza, distingue tra mendacio originario, nel qual caso il termine di accertamento decorre dalla data di registrazione dell’atto, e mendacio successivo, nel qual caso il termine di accertamento decorre dalla data di emersione del mendacio.

Quelle appena esposte sono le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 15960/15.

30 Luglio 2015 · Giorgio Valli




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