Accertamento e rettifica del valore di un immobile – La stima UTE deve essere sottoposta alla verifica del giudice tributario

Dinanzi al giudice tributario l’Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile redatta dall’Ufficio Tecnico Erariale (UTE), prodotta dall’Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto.

Nel processo tributario anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione.

E tuttavia, è pur sempre necessario che il giudicante spieghi le ragioni per le quali ritenga corretta e convincente tale perizia, e per le quali la reputi idonea a superare le contestazioni e le osservazioni del contribuente.

Ne consegue che, in tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall'UTE, o da altro ufficio tecnico, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima "istituzionalmente" inattendibile, poiché proveniente da un soggetto costituente un'articolazione dell' Amministrazione finanziaria, né considerarla di per sé attendibile e sufficiente a supportare l'atto impositivo, ma è tenuto a verificare se la stima stessa sia o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento.

In altra parole, il giudice adito non può limitarsi a ritenere motivato l'avviso di accertamento perché fondato sull'attività ispettiva svolta da funzionari dell'Ufficio, a sua volta basata sui dati desunti dalla stima effettuata dall'UTE, senza indicare le ragioni per le quali tale stima è da ritenersi convincente ed idonea a superare le eventuali argomentate ragioni del contribuente.

E' questo l'orientamento della Corte di cassazione indicato nella sentenza numero 9357/15.

13 Maggio 2015 · Giorgio Valli




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